Rafforzamento capacità amministrativa PA: la sterilizzazione della spesa del segretario valga per tutti i Comuni

L’UNSCP (Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali) in audizione alla Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1114 di conversione del decreto legge n. 44/2023

9 Maggio 2023
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Si è tenuta ieri pomeriggio presso le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati l’audizione del segretario nazionale dell’UNSCP (Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali) Amedeo Scarsella nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1114 di conversione del decreto legge n. 44/2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

L’art. 6, comma 3, del d.l. 44/2023 dispone che “Per gli anni 2023-2026, per i Comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.

Secondo la relazione illustrativa al decreto la misura è stata introdotta, per gli anni 2023-2026, “al fine di offrire una più stabile soluzione al problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni”, di escludere “il trattamento economico dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. A tal proposito, si rappresenta che molti nuovi iscritti all’Albo non riescono ad ottenere la prima nomina proprio a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale. In altri termini, le difficoltà non riguardano soltanto, e in ogni caso non sempre, la reale disponibilità economica dell’Ente, ma spesse le stesse consistono nell’impossibilità per l’ente di rispettare i vincoli di spesa per il personale”.

L’UNSCP nella sua audizione ha preso atto con soddisfazione dei vari interventi del legislatore volti a puntare su tale figura, al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli Enti locali. Nel contempo, ha rilevato come la norma vada in parte nella direzione auspicata, escludendo la spesa del segretario dai limiti di spesa del personale, anche quelli relativi al salario accessorio di cui all’art. 23 del d.lgs. 75/2017. Da tempo vengono proposte modifiche normative volte ad escludere tale voce dai tetti di spesa, al fine di fornire a tutti gli Enti la possibilità di dotarsi di questa figura fondamentale per il funzionamento delle amministrazioni locali. Tuttavia, la norma appare fornire una risposta che consente ad alcuni enti, in modo del tutto casuale, di beneficiare del regime favorevole soltanto perché alla data di entrata in vigore del decreto legge (22 aprile 2023) erano privi di segretario comunale, a prescindere dai seguenti fattori:

  • la dimensione degli Enti, per cui anche le sedi di segreteria degli enti più grandi, se vacanti alla data del 22 aprile 2023, non dovranno considerare la spesa del segretario all’interno dei limiti tetti di spesa del personale;
  • se l’assenza del segretario comunale durasse da tempo o fosse una situazione momentanea. Sul punto sia consentito rammentare che il sistema di nomina dei segretari nei singoli Enti può comportare per alcuni periodi limitati di tempo che la sede sia vacante, per la sostituzione del precedente titolare. Pertanto, il fatto che una sede fosse vacante alla data del 22 aprile 2023 non equivale affatto a ritenere che quella sede non avesse possibilità in base alle regole di finanza pubblica esistenti a quella data di nominare un segretario.

Le sedi di segreteria che beneficeranno del sistema derogatorio introdotto sono pertanto:

  • 28 di fascia A (sedi di segreteria con popolazione superiore a 65.001, Capoluoghi di provincia, Province e Città metropolitane)
  • 821 sedi di fascia B (sedi di segreteria con popolazione superiore a 3.001 e fino a 65mila);
  • 1.821 sedi di fascia C (sedi di segreteria fino a 3mila abitanti).

La norma, quindi, appare poco coerente con l’obiettivo che è individuato nella relazione illustrativa nell’offrire “una più stabile soluzione al problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni”.

Di qui la richiesta dell’Unione di “apportare in sede di conversione una modifica volta ad estendere la disciplina a tutte le sedi di segreteria, eliminando la limitazione del tutto casuale in base alla quale la norma si applica esclusivamente alle sedi di segreteria prive di titolare alla data del 22 aprile 2023”.

>> IL DOCUMENTO DELL’AUDIZIONE DELL’UNSCP.

>> IL VIDEO DELL’INTERVENTO DEL SEGRETARIO NAZIONALE UNSCP IN COMMISSIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

 

Redazione

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