Alle elezioni comunali, sia che riguardino centri con meno di 15 mila abitanti che quelli con popolazione superiore a tale soglia, si potranno esprimere, per la stessa lista, due preferenze. A patto che una di queste sia una donna, altrimenti, la seconda preferenza sarà annullata. Inoltre, nelle liste per l’elezione del consiglio comunale e in quelle per l’elezione del consiglio provinciale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di inosservanza di tale limite, le liste non potranno essere ammesse alla competizione elettorale. Queste alcune delle disposizioni contenute nel testo dello schema di disegno di legge recante «Disposizioni in materia di pari opportunità nell’accesso agli organi elettivi degli enti locali e al lavoro pubblico», che il ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna, presenta oggi in preconsiglio dei ministri. Il ddl in esame, intende modificare gli articoli 71, 73 e 75 del Testo unico sugli enti locali (il dlgs n.267/2000), precisando, con riferimento ai comuni con meno di 15 mila abitanti, a quelli con popolazione superiore a tale soglia e per l’elezione del consiglio provinciale, che nelle liste dei partiti o dei movimenti politici i cui candidati concorrono alla carica di consigliere comunale (o provinciale), nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. Occorrerà, pertanto prestare attenzione alla composizione delle liste, in quanto la mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione della lista alla competizione elettorale. Inoltre, si potrà esprimere una doppia preferenza all’interno della stessa lista elettorale. Ma solo per l’elezione del consiglio comunale. In dettaglio, ogni elettore potrà esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di due candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista stessa collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso l’elettore esprima due preferenze, ciascuna deve riguardare, rispettivamente, un candidato di genere maschile e un candidato di genere femminile, compresi nella stessa lista. Se l’elettore esprime due preferenze per candidati dello stesso genere, la seconda preferenza sarà annullata. Infine, il ddl intende rafforzare ancora di più le previsioni in materia di pari opportunità nelle giunte e negli organi collegiali dei comuni e delle province. Modificando il terzo comma dell’articolo 6 del Tuel, gli statuti comunali e provinciali dovranno «garantire» (e non più promuovere), la presenza di entrambi i sessi nei propri organi di governo, nonché negli enti e aziende da essi dipendenti. Per farlo avranno 180 giorni di tempo da quando il ddl sarà convertito in legge.
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