Quando l’ispezione diventa una condanna

Corte dei conti – Sui contratti decentrati

Il Sole 24 Ore
9 Maggio 2011
Modifica zoom
100%
Attenzione alle contestazioni degli ispettori della Ragioneria generale dello Stato: possono determinare il maturare di responsabilità amministrativa per amministratori, dirigenti e segretari. Per la prima volta arriva una sentenza di condanna definitiva in seguito a un’ispezione ministeriale. La terza sezione di appello della Corte dei conti con la sentenza n. 853/2010 ha confermato la condanna ad amministratori, revisori dei conti e dirigenti del comune di Rho (provincia di Milano) per clausole illegittime del contratto decentrato. Secondo la Corte, le posizioni organizzative possono essere istituite solo dopo la preventiva «individuazione e attribuzione di obiettivi specifici». Non possono essere inoltre istituite con decorrenza retroattiva. Viene poi ribadito che l’erogazione “a pioggia” della produttività determina il maturare di responsabilità: «poiché la dannosità è implicita ex se nella scelta difforme dai parametri prefissati». E ancora «l’attribuzione di un beneficio sganciato dai risultati appare antitetica alla finalità premiale e, anzi, avalla un appiattimento verso il basso delle prestazioni disincentivando i migliori ad assumere iniziative comportanti maggior impegno che non verrebbe, comunque, riconosciuto». Infine, l’aumento dell’indennità di posizione dei dirigenti per sterilizzarne la diminuzione voluta dal contratto nazionale a seguito dell’aumento dello stipendio non costituisce esercizio legittimo di autonomia, ma un modo per aumentare surrettiziamente il trattamento economico. La sentenza ha ridotto le sanzioni poiché è stato giudicato che alcune condotte illegittime hanno determinato effetti positivi sulla attività dell’ente. Inoltre, la responsabilità individuale matura per non avere marcato le proprie distanze dalle scelte effettuate e anche nel caso della colpa professionale: «la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell’attività esercitata e della prestazione richiesta». Infine, la compensazione tra i danni ed i benefici conseguiti dal l’ente matura solamente «quando il danno e il vantaggio sono conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto che deve essere idoneo a produrre entrambi gli effetti».

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento