Pubblico spettacolo: somministrazione di alimenti e bevande

Provvedimento di cessazione dell’attività di pubblico spettacolo: la sentenza del TAR Toscana 10 marzo 2017, n. 369

23 Marzo 2017
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a cura di VINCENZO STAIANO

Riveste rilievo in materia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande la sentenza emessa dal TAR Toscana 10 marzo 2017, n. 369. Nel caso analizzato dai giudici amministrativi toscani un Comune, tramite ordinanza, intimava ad una società, che gestisce il pubblico esercizio di somministrazione, la cessazione immediata dell’attività di pubblico spettacolo effettuata in mancanza del titolo autorizzatorio di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S.; a base del provvedimento erano posti gli accertamenti posti in essere dalla Polizia municipale, che avrebbero evidenziato lo svolgimento di attività di “trattenimento danzante, accompagnato dalla musica di apposito impianto-consolle” nell’esercizio commerciale. Il provvedimento sopra richiamato era impugnato dalla società.

A parere del TAR Toscana (sentenza 10 marzo 2017, n. 369) il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
I giudici del TAR hanno richiamando la giurisprudenza hanno, infatti, rilevato come l’autorizzazione di pubblica sicurezza sia necessaria solo se l’attività di intrattenimento riveste il carattere dell’imprenditorialità.

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