Con riferimento all’obbligo di pubblicazione di documenti ed informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 e secondo le indicazioni fornite dalla
delibera A.N.AC. n. 144/2014, si osserva che, per limitare gli oneri amministrativi, qualora i soggetti di cui occorre pubblicare tali dati siano
già titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale, regionale e locale, presso altre pubbliche amministrazioni, verificato il corretto assolvimento di tali obblighi presso tali amministrazioni nel rispetto dei principi di qualità delle informazioni di cui all’art.6 del d.lgs. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione può ritenersi assolto indicando, accanto a ciascun nominativo, il link dell’amministrazione dove i dati risultano già pubblicati.
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