Ha assunto il nome di “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” la manovra finanziaria correttiva dei conti pubblici (decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 pubblicato in G.U. il 24 aprile)
La gestazione del testo ha visto impegnati per diverse settimane in raccordo con il Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio e la Ragioneria generale dello Stato in un’opera di limatura dell’articolato proposto da Palazzo Chigi. Il testo definitivo, composto da 67 articoli, sconta gli effetti del c.d. assalto alla diligenza: si passa dalle clausole di salvaguardia, a quella per gli enti locali, alle misure per il terremoto e quelle per gli investimenti.
“Manovrina”: le misure per le zone terremotate
Il d.l. n. 50/2017 assume gli impegni assunti in ambito europeo: il valore della correzione dei conti che ammonta a di 3,4 miliardi sul piano strutturale, mentre scende a 3,1 miliardi ai fini dell’indebitamento della Pubblica Amministrazione. Sotto il profilo contabile il divario si spiega con il diverso trattamento riservato dalla commissione alle misure “una tantum”, eccezionali, quali quelle destinate agli interventi per le aree terremotate.
Il titolo III si intitola ulteriori interventi in favore delle zone terremotate. L’art. 41 prevede la costituzione di un fondo da ripartite per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di interventi sismici che stanzia nel complesso 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Di fatto, lo stanziamento in questione riguarda più interventi. Si tratta di quelli destinati all’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici 2016 e 2017 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Le attività di cui all’art. 41 si riferiscono al finanziamento delle attività di verifica di vulnerabilità degli edifici scolastici; degli edifici pubblici strategici (e conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico) ; degli interventi di ricostruzione privata.
L’art. 42 disciplina il fondo per la ricostruzione delle aree terremotata “anche per fare fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza”.
Con l’art. 43 trova conferma la proroga di sospensione e rateizzazione dei tributi sospesi ; l’art. 44 proroga al 31 dicembre 2019 gli incentivi già previsti; invece, il Commissario per la ricostruzione può con propri provvedimenti compensare ai comuni il minore gettito TARI allo scopo di assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 45).
L’art. 46 prevede, invece, la costituzione di una zona franca urbana “sisma centro Italia” che riguarda i comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo e stabilisce che le imprese che hanno sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca (appena riferita) e che hanno subito a causa degli eventi sismici riduzione del fatturato almeno del 25 per cento della media relativa ai tre periodo di imposta precedenti […] possono beneficiare di una serie di esenzioni quali quella dalle imposte sui redditi di lavoro, imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dalle imposte municipali per gli immobili, esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
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