Protocolli di legalità: il ministero blinda anche i subcontratti

Tracciabilità – Regole più severe

Il Sole 24 Ore
21 Marzo 2011
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I subcontratti devono essere sottoposti alle stazioni appaltanti in base alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ai protocolli di legalità. L’articolo 3 della legge 136/2010 assoggetta alla rigorosa disciplina sul controllo della destinazione delle risorse derivanti da committenze pubbliche anche i rapporti tra l’appaltatore e i subcontraenti. I subcontratti sono individuabili analizzando “al contrario” i parametri che qualificano i contratti di subappalto. Rientrano anzitutto nella categoria gli affidamenti che l’appaltatore fa ad imprese per contratti di valore inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o alla soglia dei 100mila euro, indipendentemente dall’incidenza del costo della manodopera e del personale. Possono tuttavia essere qualificati come subcontratti anche quelli con valore superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o della soglia standard di 100mila euro, nei quali il costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50 per cento. L’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 118 del Dlgs 163/2006 stabilisce per l’appaltatore l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’iter è più semplice di quello autorizzativo previsto per il subappalto, ma dev’essere integrato dalla previsione del comma 9 dell’articolo 3 della legge 136/2010, per cui la stazione appaltante verifica che anche nei contratti sottoscritti con i subcontraenti sia inserita una clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La rilevanza dei subcontratti nella gestione degli appalti (particolarmente di lavori) è evidenziata anche dall’articolo 170 del Dpr 207/2010 (regolamento attuativo del codice). Dal giugno dello scorso anno il ministero dell’Interno sta promuovendo, attraverso le prefetture, la stipulazione di protocolli di legalità, che impegnano le stazioni appaltanti pubbliche ad adottare misure più rigorose per prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti. Tra queste è prevista la sottoposizione dei subcontratti alla più articolata procedura di autorizzazione (con deposito del contratto) per i subappalti, nonché la richiesta per i subcontraenti delle informazioni antimafia, in relazione a tutti i rapporti di questo tipo di valore superiore ai 50mila euro e ad una serie di rapporti per forniture “sensibili” di qualsiasi valore (quindi in deroga alle soglie previste per tale adempimento dal Dpr 252/98). I protocolli focalizzano l’attenzione in particolare su attività quali la fornitura e il trasporto di terra e di materiali inerti, il trasporto di rifiuti in discarica, i noli a freddo. In base ai protocolli di legalità, le stazioni appaltanti possono inserire queste clausole più rigorose nei bandi e nei contratti per gli appalti pubblici, mediante le quali possono anche obbligare l’appaltatore a comunicare il piano di affidamento dei subcontratti, evidenziando tutte le imprese interessate e la portata complessiva di tali rapporti (che, spesso, raggiunge valori notevoli, non essendo assoggettata al limite del 30% che vale invece per i subappalti).

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