Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto recentemente con tre provvedimenti riguardanti richieste di pronunciamento, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 8 del d.lgs. 33/2013 come novellato dal decreto 97/2016 attuativo della Legge Madia. La norma, come noto, riguarda i casi in cui l’RPC o il difensore civico provvedono sulla richiesta di riesame di un accesso civico che sia stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5‐bis, comma 2, lettera a), sentito il Garante, il quale deve pronunciarsi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
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Diniego a richiesta di accesso civico: primo caso
Il primo parere (registro dei provvedimenti n. 49 del 9 febbraio 2017), ha riguardato la richiesta proveniente dal difensore civico della Regione Piemonte concernente un ricorso sul diniego, opposto da una SRL, all’istanza di accesso civico concernente n. 14 verbali delle sedute del Consiglio d’amministrazione di detta società. Nella motivazione del diniego la società ha addotto che “è emersa la presenza di un numero considerevole di dati personali ed informazioni di natura riservata il cui accesso generalizzato (in ragione dell’ampiezza della richiesta e dell’impossibilità di circoscrivere l’ambito di indagine) determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, e agli interessi economici e commerciali di xy (la SRL) e di tutte le società ed enti pubblici/economici terzi con cui detta società intrattiene i propri rapporti» e che «è dunque stato riscontrato un nesso di casualità diretta tra la disclosure richiesta a xy, ed il pregiudizio per gli interessi privati che l’art. 5 bis comma 2, lettera a) e c) del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ritiene di particolare rilievo giuridico e quindi meritevoli di tutela, la cui possibilità di verificarsi è stimata come altamente probabile, se non inevitabile. Da ciò
deriva che la richiesta di accesso civico … non possa trovare accoglimento”.
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