Protezione Civile, con un decreto lo Stato scarica ogni responsabilità

22 Maggio 2012
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Lo Stato non risarcirà più i danni a imprese e privati causati da catastrofi naturali come terremoti e alluvioni e le aziende e i privati che posseggono immobili dovranno assicurarli per essere coperti qualora vengano danneggiati da terremoti, alluvioni o altri eventi disastrosi.

Così ha deciso il Governo con il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio scorso.

Una decisione che è passata un pò in sordina, ma che con il terremoto in Emilia delle ultime ore è tornata alla cronaca in maniera forte, non senza polemiche.

In particolare  il comma 1 dell’articolo 2 “Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamita’ naturali”, prevede “l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati” e la possibile estensione delle polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati anche ai rischi derivanti da calamità naturali.

Nel comma 2 dello stesso articolo  si annuncia inoltre  l’emanazione entro il 15 agosto 2012 di un regolamento che definisce le modalità e termini delle polizze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo alcuni criteri:
a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
b) esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell’assicurato;
d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

Infine al comma 3  si precisa che  ”al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall’introduzione del regime assicurativo di cui al comma 1, in particolare:
a) mappatura del territorio per grado di rischio;
b) stima della platea dei soggetti interessati;
c) dati percentuali sull’entita’ dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa”.

Nel decreto legge si stabilisce  anche un periodo di transizione con scopi “sperimentali” il cui termine dovrebbe coincidere con la pubblicazione di un apposito regolamento che chiarisca i meccanismi di attivazione e le modalità delle assicurazioni anti-catastrofe.

In Italia la maggior parte delle imprese è già assicurata contro le calamità, ma con questo nuovo decreto in caso di danni la copertura assicurativa non verrà più affiancata dall’intervento statale. Lo Stato non obbliga imprese e privati a stipulare assicurazioni, ma per chi si trova in zone particolarmente esposte  a rischi, si può facilmente ipotizzare che tutti decideranno di assicurarsi.

(Fonte: www.ediltecnico.it)

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