Il contenuto dell’orientamento applicativo ARAN sulle assunzioni dall’esterno
L’orientamento applicativo deriva a seguito della distinzione che CCNL ha fatto nel merito delle progressioni verticali suddivise in procedure ordinarie e procedure straordinarie. A tal proposito ARAN ricorda che i contratti hanno potuto disciplinare procedure speciali di progressione verticale, nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento. Successivamente è conferito uno specifico mandato alla contrattazione nazionale per disciplinare, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, i sistemi di valorizzazione del personale in servizio, anche in deroga al titolo di studio richiesto dall’esterno, sulla base di criteri volti alla valorizzazione dell’esperienza e della professionalità maturata ed effettivamente utilizzata dall’amministrazione. Inoltre è reso possibile lo stanziamento di apposite risorse finanziarie finalizzate a sostenere l’applicazione.
Nell’orientamento applicativo si legge che tale ordinamento si basa su due dati normativi. Il primo prevede la possibilità di stanziare risorse, a carico dei propri bilanci, entro i medesimi limiti finanziari, mentre il secondo prevede che le risorse in questione siano integralmente destinate alle progressioni verticali speciali poste in essere nella fase di prima applicazione dei nuovi ordinamenti. Pertanto gli Enti hanno dunque la possibilità di stanziare risorse contrattuali aggiuntive per le procedure speciali di progressione verticale. Serve sottolineare però che tali risorse possono essere previste in forza di una disposizione di contratto collettivo nazionale e, quindi, indipendentemente dalle condizioni che rendono possibile lo stanziamento di risorse destinate ad assunzioni.
Le conclusioni
In conclusione ARAN ha evidenziato che se gli Enti decidono di stanziare le risorse, quest’ultime sono destinate a progressioni verticali. Inoltre se scelgono di stanziare, in aggiunta alle prime, ordinarie risorse destinate ad assunzioni (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le assunzioni di personale), dovranno garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse).
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