Liti temerarie al bando nel processo amministrativo. Il giudice condannerà infatti d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente abbia agito o resistito temerariamente in giudizio. Lo prevede un decreto legislativo che integra il codice del processo amministrativo, in attuazione della delega conferita a tal fine al Governo, approvato venerdì scorso, 11 novembre, dal Consiglio dei Ministri. Il testo, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato redatto dall’apposita Commissione istituita nell’ambito del Consiglio di Stato e tiene conto delle prime fasi di applicazione e delle richieste provenienti dagli operatori. Particolarmente innovative, secondo la nota, l’intervento che riguarda il rito elettorale, di cui s’intende modificare l’impostazione per coordinarla con quella rilevabile dagli spunti forniti dalla recente sentenza della Corte costituzionale (n. 236 del 2010) in materia di impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni amministrative. Il testo ha ricevuto il parere favorevole delle commissioni parlamentari. Diversi gli spunti di interesse del provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 104 del 2010. Vi si prevede ad esempio che i difensori indichino nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. E ancora, potrà essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione. Il decreto precisa anche che la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, “assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile”. Da ricordare che sempre nel corso della riunione dell’11 novembre l’esecutivo ha varato uno schema di decreto legislativo che reca il codice della pubblica amministrazione, predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge per la codificazione in tale settore (n. 174 del 2011). Il codice è suddiviso in quattro Libri: Principi fondamentali, Attività amministrativa, Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Disposizioni finali e abrogazioni. E sul testo saranno acquisiti i pareri prescritti.
Processo amministrativo, restyling completato
Il decreto correttivo delle norme del 2010, varato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, mette al bando le liti temerarie e riscrive il rito elettorale
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