Gli incarichi sono gratuiti anche se la carica elettiva è assunta successivamente e a prescindere dalla dimensione dell’ente in cui la carica elettiva è svolta, e quindi dell’importo del compenso. È ciò che emerge dalla delibera n. 11/2017 della Corte dei conti, Sez. Autonomie, attraverso la quale viene posta una lente d’ingrandimento sui criteri interpretativi dell’art. 5, comma 5 del decreto legge 78/2010 Per evitare la gratuità, tuttavia, l’incarico deve essere conferito successivamente all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e al nuovo sistema di nomina.
Lo scorso anno, con la deliberazione Sezione Autonomie n. 11/2016 i giudici contabili si erano pronunciati sulla stessa norma ritenendo possibile l’esclusione con riferimento all’incarico di revisore dei conti.
>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE, 12 MAGGIO 2017, n. 11.
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