L’ANAC si è di recente pronunciata in merito ad una problematica, attinente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, riguardante le Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Com’è noto in tali Comuni è possibile, in deroga al principio di distinzione delle competenze tra organi politici e dirigenti, affidare ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. In tali enti come si coordinano le previsioni delle Linee guida n. 3 in materia di RUP con tale disciplina eccezionale?
La distinzione delle competenze tra organi politici e dirigenti
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego) sancisce il fondamentale principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e quelle di attuazione e gestione dall’altro. Lo stesso art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, al comma 1, dispone che gli “organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”, mentre al c. 4 prevede “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
Il principio di distinzione delle funzioni tra organi di governo e dirigenti è contenuto anche nel TUEL (art. 107), dove vengono riportate in forma non tassativa una serie di attribuzioni di competenze dirigenziali.
La norma eccezionale per i Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti
L’art. 53, c. 23, della legge n. 388/2000 prevede che “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.
Nei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell’Ente, resta oggi ancora rimessa alla scelta discrezionale dei medesimi la scelta di attribuire le responsabilità gestionali:
- ad un dipendente in possesso dei requisiti professionali per ricoprire l’incarico di posizione organizzativa;
- aderire ad una forma associata di esercizio delle funzioni fondamentali, seguendo lo schema normativo della convenzione/unione di comuni (non essendo ancora operativa la obbligatorietà dello strumento associativo, nelle more della concreta attuazione dell’art. 14, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n.122/2010 e s.m.i.);
- conferire le stesse ex art. 53, comma 23, della l. n. 388/2000, ad uno dei membri della Giunta (Assessori o Sindaco), in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici ed organi amministrativi, con un regolamento motivato che ridisegni l’assetto organizzativo interno dell’Ente e senza che sia neppure necessario dimostrare l’assoluta carenza, all’interno dell’Ente, di professionalità adeguate, nonché fatta salva la verifica annuale del contenimento della spesa in sede di approvazione del bilancio;
- affidare le stesse ex art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL al Segretario comunale che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, può essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi (art. 109, comma 2, TUEL), mediante previsioni statutarie, regolamentari o tramite un provvedimento del Sindaco.
L’esistenza di tale ventaglio di possibilità è stato di recente ribadito dalla Corte dei conti, Sezione regionale Lazio, Delibera n. 5/2018/PAR.
La risposta dell’ANAC: possibile in casi eccezionali affidare l’incarico di RUP agli assessori
Con una FAQ pubblicata sul sito ANAC, l’Autorità ritiene che sulla base dell’art. 53, c. 23, della legge n. 388/2000 le amministrazioni hanno la facoltà di affidare l’incarico di RUP ai componenti della Giunta. La deroga di cui all’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 prevede la possibilità di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, «se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali». Con specifico riferimento al conferimento dell’incarico di RUP, il presupposto della “necessità” impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione. Pertanto, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP, la stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l’incarico ad un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri. In sostanza, si ipotizza che soltanto quando l’unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 per l’applicazione della deroga ivi prevista».
Conclusioni
Può quindi concludersi sul punto, affermando che la sola nomina del componente dell’organo esecutivo a responsabile di servizio non autorizza di per sé a conferire allo stesso l’incarico di RUP. Mentre infatti, per l’esercizio della facoltà di nomina di un componente dell’organo esecutivo quale responsabile di servizio non è necessario dimostrare l’assoluta carenza, all’interno dell’Ente, di professionalità adeguate, tale dimostrazione è invece necessaria per la nomina a RUP. Infatti, secondo l’ANAC la deroga può essere applicata “soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione”.
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