Posizioni organizzative vincolate ai tetti del Dl 78

Retribuzioni/1. Precisazione dalla Corte conti

Il Sole 24 Ore
27 Ottobre 2014
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<p>La retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa rientra nei limiti dell'<a href=”http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/4999140″>articolo 9, comma 2- bis, del Dl 78/2010</a>. Quattro anni dopo l’entrata in vigore della norma, la Sezione Autonomie della Corte conti, con la <a href=”http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5361954″>deliberazione 26/2014</a>, chiude definitivamente il dibattito: la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, a prescindere dall’imputazione sul fondo o sul bilancio, va contingentata nel tetto del trattamento accessorio del 2010 e rientra nel conteggio della riduzione proporzionale sulla base dei dipendenti che cessano dal servizio.</p>
<p>Mentre non vi era dubbio sulle posizioni organizzative negli enti con la dirigenza, rimaneva aperta la discussione in quelli di minori dimensioni, in quanto tali emolumenti sono finanziati da risorse proprie di bilancio. Ma secondo la Corte dei conti delle Autonomie la norma non lascia margini per escludere tali emolumenti, in quanto il riferimento &egrave; al &laquo;trattamento accessorio&raquo; e non al fondo, cos&igrave; come molto genericamente si era finora ritenuto.</p>
<p>Emergono a questo punto alcune difficolt&agrave; applicative. Se, infatti, fin dal 2010, rientravano nel limite dell’articolo 9, comma 2-bis, anche le posizioni organizzative, si dovr&agrave; necessariamente rifare i calcoli, con effetti anche spiacevoli. I rischi maggiori li avranno i Comuni che, nonostante quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, hanno in questi anni incrementato le posizioni organizzative e/o le relative retribuzioni. Lo sforamento del tetto &egrave; praticamente immediato, a meno che non si possa compensare con un fondo del salario accessorio mantenuto a livelli pi&ugrave; bassi rispetto al 2010 (situazione, peraltro, rara).</p>
<p>Come affrontare, poi, il superamento del limite? Se, da sempre, le posizioni organizzative avrebbero dovuto essere inserite nella verifica, si potrebbe pensare che le somme “in pi&ugrave;” nei fondi costituiscano superamento dei vincoli finanziari, sui quali l’articolo 4 del Dl 16/2014 ha previsto il recupero sul fondo degli anni successivi.</p>
<p>A meno che non si possa operare, interamente nel 2014, una compensazione sui tagli da operare in questo esercizio, ancora in vigenza dell’articolo 9, comma 2-bis, Dl 78/2010.</p>
<p>Altre domande riguardano la modalit&agrave; di verifica del rispetto del limite sia rispetto al kit di Excel diffuso dall’Aran e condiviso con la RgS, sia rispetto alla compilazione delle tabelle del conto annuale, le quali finora si riferivano esclusivamente al fondo del salario accessorio, non includendo quindi i compensi per le posizioni organizzative.</p>
<p>Da ultimo, vista la lettura della Corte dei conti, dovrebbero a questo punto rientrare nel limite anche i trattamenti accessori corrisposti ai segretari comunali e provinciali, nonch&eacute; il fondo per il lavoro straordinario, ex articolo 14 Ccnl 1&deg; aprile 1999.</p>

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