Poltrone, sì a tagli fai-da-te

Il Tuel prevede un numero massimo di assessori, ma non un numero minimo

Italia Oggi
16 Settembre 2011
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E’ possibile nominare un numero di assessori provinciali inferiore al minimo fissato dallo statuto? Ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del Tuel, «gli statuti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi»; il comma 1 prevede il numero massimo nella misura di un terzo e comunque non superiore a 12 unità. Nel demandare all’autonomia statutaria la determinazione numerica degli assessori, il legislatore statale ha legittimato la possibilità di prevedere un numero fisso ovvero flessibile, senza fissare il numero minimo, ma stabilendo un limite massimo inderogabile. Prevedendo «che lo statuto possa stabilire il numero effettivo degli assessori nominabili», lo stesso legislatore impone «una verifica in sede locale dell’individuazione del numero ottimale di componenti della giunta» (Consiglio di stato. V, 31/12/2003, n. 9315) che, presupponendo una ponderata valutazione politico-amministrativa delle esigenze dell’ente, consente la nomina del numero di assessori reputato ottimale . Nell’ambito del delineato criterio di riferimento definito nel citato art. 47, si deduce che la norma dello statuto che stabilisce il numero dei componenti della giunta diviene vincolante per l’ente locale e può essere derogata solo attraverso una modifica della medesima disposizione. A tal fine giova il riferimento alla sentenza n. 3357/2009, con la quale il Consiglio di stato, pronunziatosi sul quorum di maggioranza necessario per modificare il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, ha affermato il principio che «una volta adottato il regolamento contenente una specifica previsione in ordine alle maggioranze occorrenti per le proprie modifiche, l’adozione di queste non può che trovare disciplina in quelle norme di cui il consiglio stesso si è dotato, alle quali l’ente deve attenersi essendo ben noto come una pubblica amministrazione non possa disapplicare le regole da essa poste, se non previo ritiro ed ancorché illegittime». Ove quindi si delinei la volontà politica di ridurre la compagine degli assessori occorrerà procedere, preliminarmente, ad una apposita modifica della disposizione statutaria inerente la quantificazione degli stessi, nel senso ritenuto.

NUMERO ASSESSORI COMUNALI.
Un comune può nominare due assessori in più rispetto al numero massimo previsto dalla vigente normativa, se la norma statutaria tuttora vigente prevede un limite massimo superiore? La determinazione numerica degli assessori rientra nella materia «organi di governo» dei comuni rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello stato. Quest’ultima, invero, per il profilo considerato riconosce a comuni e province, quale unico spazio di autonomia, la possibilità di individuare nello statuto una misura fissa ovvero flessibile di assessori, purché, in entrambi i casi, entro il limite massimo prescritto, che non può mai essere superato. La disposizione statutaria, essendo incompatibile con le intervenute modifiche normative, non può trovare applicazione, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del dlgs n. 267, per il quale «l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette». Inoltre, come ha evidenziato la circolare del ministero dell’interno prot. n. 2915 del 18 febbraio 2011, a decorrere dal 2011, in occasione del successivo rinnovo elettorale, il numero dei consiglieri sarà ridotto del 20% e di conseguenza, nel caso dei comuni con più di 30 mila abitanti, il numero massimo degli assessori dovrà essere calcolato su 25 unità (24 consiglieri più il sindaco). Nel caso di specie, pertanto, non è possibile la nomina di ulteriori assessori.

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