Più controlli, meno corruzione

Il decreto-legge 174 si inserisce in un contesto dove manca totalmente la cultura del risultato e dove i soli controlli che hanno valore sono quelli del giudice penale e delle giurisdizioni contabili

28 Gennaio 2013
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Prima che il Parlamento si sciogliesse uno dei provvedimenti più rilevanti è stata, senza dubbio, la conversione in legge del decreto 174 che punta a diminuire i costi della politica e nella fattispecie a generare verifiche più attente sulle attività delle regioni e degli enti locali. In realtà questo obiettivo viene perseguito ciclicamente dai governi, già nel 1999 infatti, dopo la rimozione dei controlli esterni sugli atti dei comuni e delle province per effetto della legge costituzionale 3/2011, si è cercato di inserire un nuovo sistema di verifiche interne strutturate in questi modi; controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione della dirigenza, controllo strategico.
La prima forma di controllo puntava, secondo l’articolo 147 del t.u.e.l., in pratica, a riportare nel bacino dell’ente l’esame destinato a stabilire la legittimità degli atti amministrativi che in passato era gestito dai Coreco. Le altre forme innovative, invece,  si sistemano nella linea segnata dai provvedimenti di riforma della p.a. che consiste nella verifica sui risultati ottenuti dall’amministrazione in base ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Il controllo di gestione, sintetizzando, era destinato a migliorare il rapporto costi-risultati; la valutazione dei dirigenti a controllare le prestazioni effettuate e le competenze dimostrate; il controllo strategico ad individuare gli esiti finali ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati. Il sistema dei controlli interni, dopo 10 anni di esperienze, non ha funzionato, i motivi sono vari; mancata attuazione dei principi di riforma della p.a., assenza di strumenti validi di programmazione dell’azione di governo e della gestione cui rivolgere l’attività di verifica, difficoltà di designare soggetti dotati di professionalità nuove, di inserire soluzioni organizzative congrue, di ricercare e usare metodi e strumenti opportuni a concretizzare le nuove forme di controllo, insufficiente efficacia delle commissioni di vigilare sull’attività delle giunte.
Il decreto-legge 174 si inserisce in un contesto dove manca totalmente la cultura del risultato e dove i soli controlli che hanno valore sono quelli del giudice penale e delle giurisdizioni contabili. Ecco perché si è scelta la via, obbligata per certi aspetti, di potenziare le verifiche esterne della Corte dei conti affinché sia garantita la correttezza delle gestioni, gli equilibri del bilancio e il funzionamento dei controlli interni, visto che quest’ultimi vengo intensificati.
Oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione e del controllo strategico, viene inserita la verifica costante degli equilibri finanziari della gestione e, negli enti di dimensioni maggiori, il controllo sulla qualità dei servizi forniti e il controllo sulla attività degli organismi gestionali esterni. La decisione degli strumenti e dei modi per rendere attivo il nuovo sistema è assegnata al regolamento di ogni ente da assumere entro il 10 gennaio 2013, pena lo scioglimento del consiglio.
L’Anci ha cercato di calmare le acque invitando i comuni a predisporre una prima deliberazione consiliare di massima. È abbastanza palese che la disciplina dei controlli, soprattutto quella riguardante la regolarità amministrativa e contabile, si intreccia con le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a. prescritte dalla legge 190/2012. 
È prevista la precisazione del responsabile della prevenzione della corruzione che predispone e controlla la messa in atto del Piano triennale di prevenzione della corruzione.  Sono contemplati meccanismi di verifica delle decisioni, finalizzati ad evitare il rischio di corruzione , controlli sugli obblighi della trasparenza, l’introduzione di un Codice etico, azioni di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che firmano contratti con essa. La legge, tuttavia, stabilisce anche percorsi di formazione su tematiche quali etica e legalità.

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