La vicenda
I curatori fallimentari di una società hanno impugnato il provvedimento con il quale la provincia ha imposto a loro la presentazione di un piano per il ripristino dell’area oggetto dell’impianto di recupero rifiuti di proprietà della società, ritenendo di non poter essere i destinatari di ordini di bonifica/disinquinamento, sorti quali effetto della {precedente) attività industriale posta in essere dal soggetto fallito.
La pronuncia del TAR
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1 del 2016, accoglie il ricorso, aderendo all’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze dirette alla tutela dell’ambiente, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.
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