La vicenda
Alcuni funzionari di polizia municipale facenti parte del Corpo di polizia locale di Roma Capitale ricorrono contro la delibera di rimodulazione del piano della prevenzione e della corruzione per gli anni 2015-2016-2017, nella parte relativa alla rotazione del personale appartenente al Corpo di polizia locale; secondo i ricorrenti, la mancanza di criteri definiti anche di ordine generale relativamente alla rotazione non consente di avere una regolamentazione prefissata, essendo essa demandata del tutto al comandante generale del Corpo. Di fatto, si rimanderebbe alla discrezionalità del comandante generale ogni decisione sui criteri di rotazione trasformando il comandante generale nell’unico decisore di ogni provvedimento.
La pronuncia del TAR
Il TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 5253 del 2016, respinge il ricorso, evidenziando come la posizione di assoluta centralità riconosciuta al Comandante del Corpo della Polizia Locale non può ritenersi eccedente i compiti propri di tale figura ed invasiva delle competenze spettante ad altre figure istituzionali in quanto limitata all’esplicazione delle sia pure essenziali attività di attuazione e pianificazione della rotazione e non di elaborazione dei criteri oggettivi, che, invece, sono stati con sufficiente grado di dettaglio elaborati nel PTPC.
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