Piani di riequilibrio sempre più blindati per gli enti locali. L’articolo 4 del disegno di legge sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, il cui esame è stato avviato dal consiglio dei ministri, include fra i debiti fuori bilancio, per i quali potrà essere richiesta l’anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 35/2013, anche quelli contenuti nel piano finanziario pluriennale. Novità questa che, una volta approvata la norma, andrà ad aggiungersi a quella introdotta, in tema di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, dall’art. 3 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, che ha inserito, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573- bis. Per l’esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall’art. 243 bis del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all’avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell’avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell’ultimo rendiconto approvato. Inoltre, il comma 573, della citata legge di stabilità, aveva già disposto che «il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, bocciato dal Consiglio comunale, può essere riproposto, fino a 90 giorni dalla delibera di ricorso al piano stesso, a condizione che non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto e che si dimostri a Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario. Da segnalare infine che il comma 3, del citato articolo 3, ha spostato in avanti il termine oltre il quale non si può fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, con conseguente obbligo di dichiarare il dissesto guidato. Infatti, all’articolo 243bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l’ultimo periodo e’ sostituito con il seguente: «la predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 149».
Chiarissima la volontà, del legislatore, di consentire il ricorso alla procedura pluriennale di riequilibrio quale ultima spiaggia per evitare, a tutti i costi, il dissesto. Infatti, fra le tante cause di bocciatura dei piani, particolare accento la Corte dei Conti ha posto sulla impossibilità di cassa di far fronte ai debiti, una volta riconosciuti.
Boccata di ossigeno, anche per le procedure di dissesto in corso: l’art. 7 del ddl in esame aumenta infatti da 100 a 300 milioni lo stanziamento a favore delle stesse.
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