I docenti e i non docenti che assistono più disabili contemporaneamente potranno cumulare i permessi, ma se dovranno recarsi in località distanti oltre 150 chilometri per prestare l’assistenza, al rientro dovranno portare la giustifica. Lo prevede una modifica all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenuta in un decreto legislativo varato in prima lettura dal governo il 7 aprile scorso. Il diritto a sommare i permessi per l’assistenza ai disabili (3 giorni al mese per ogni assistito) non è incondizionato. Perchè per esercitare il diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, il disabile da assistere deve essere il coniuge o un parente o affine entro il primo grado. Il beneficio è consentito anche se si tratta di familiari entro il secondo grado. Ma solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Inoltre, è prevista una condizione per scoraggiare l’uso distorto dei benefici di legge. E cioè per impedire che la fruizione avvenga a prescindere dalla prestazione effettiva dell’assistenza al soggetto portatore di handicap. La condizione è che il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere la persona in situazione di handicap, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, debba attestare, con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. In buona sostanza, dunque, a breve potrebbe essere introdotta nell’ordinamento una disposizione che prevede una sorta di inversione dell’onere della prova. Non sarà più onere dell’amministrazione dimostrare l’inadempimento del dipendente, ma sarà il dipendente stesso a dover dimostrare di avere agito correttamente. Anche se, tale dimostrazione, più che fornire la prova che l’assistenza sia stata effettivamente effettuata, fornirà solo un mero indizio, dal quale presumere che il lavoratore abbia realmente effettuato il viaggio per recarsi presso l’assistito. Anzi, per recarsi nel comunque di residenza dell’assistito. Che nel frattempo potrebbe anche essere andato altrove. Si tratta di quella che i giuristi chiamano «presunzione». E cioè, un processo che serve a ricostruire un fatto incerto partendo da un fatto certo. Il problema è che in questo caso, il fatto certo sarebbe il viaggio. Ma quello che si vuole dimostrare è l’assistenza. Che potrebbe anche essere scollegata dal viaggio o dalla residenza dell’assistito. A ciò va aggiunto anche il fatto che l’assistente, a fronte di un obbligo di documentazione tassativo e stringente, potrebbe trovarsi nella condizione di non potere adempiere, per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Si pensi, per esempio, al docente che per prestare assistenza al proprio familiare sia costretto a percorre in automobile strade non soggette a pedaggio. Per esempio: l’autostrada Salerno a Reggio Calabria. Oppure necessiti di utilizzare i permessi per raggiungere il proprio congiunto in altro comune, qualora il disabile abbia bisogno di cure periodiche in centri specializzati. Insomma, il rischio è che la condizione posta dalla nuova disposizione sia di ostacolo se non addirittura di impedimento alla fruizione del diritto, vanificando la ratio dei permessi che è quella di agevolare lo svolgimento degli obblighi di assistenza in favore dei disabili.
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