Si applica prima il galleggiamento o la maggiorazione nel calcolo della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali? La questione, che si trascina ormai da un quinquennio, trova il suo epilogo nella legge di stabilità, la quale prevede che la maggiorazione preceda il galleggiamento, abbracciando l’ipotesi meno favorevole ai segretari. D’altronde, non poteva essere diversamente, in un periodo di limiti e vincoli alla spesa pubblica. Come si ricorderà, la vicenda prende avvio nel 2006 con la contrapposizione che vedeva da un lato l’Aran e la Ragioneria dello Stato, che volevano applicare prima il galleggiamento di cui all’articolo 41, comma 5, del Ccnl 16 maggio 2001, mentre dall’altro lato si schieravano l’Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari e le organizzazioni sindacali, per le quali doveva avere la precedenza la maggiorazione prevista dall’articolo 41, comma 5, del medesimo Ccnl. Anche il tentativo di ottenere l’interpretazione autentica, promosso dalla stessa Ages, ha ricevuto un rifiuto fermo e netto da parte dell’Aran. Per quest’ultima, la questione era già sufficientemente chiara: la comparazione per la determinazione dell’importo del galleggiamento deve effettuarsi fra la posizione dirigenziale più elevata presente nell’ente e la retribuzione di posizione del segretario, intendendo come tale quella determinata in base alla tipologia e alla dimensione del l’ente, a cui si deve aggiungere l’eventuale maggiorazione di retribuzione riconosciuta dal l’amministrazione per incarichi ulteriori e aggiuntivi. Seguendo le indicazioni dell’Aran e della Ragioneria dello Stato, le amministrazioni locali hanno calcolato gli stipendi dei segretari applicando prima la maggiorazione e poi il galleggiamento. E contro tale impostazione, alcuni segretari comunali hanno impugnato gli atti conseguenti, trovando piena ragione in sede di contenzioso. Ne sono esempi le sentenze del Tribunale di Pistoia, di La Spezia, di Rimini, dell’Aquila e di Mantova. Forse proprio questo fiume di pronunce sfavorevoli agli enti e alle casse pubbliche ha spinto il legislatore a disporre un intervento, alquanto bizzarro, di “interpretazione” di una disposizione inserita in un contratto collettivo di lavoro. Come tale, non può definirsi “autentica” in quanto promana da soggetto diverso dall’originario e, quindi, può disporre solo per il futuro. La legge di stabilità, all’articolo 4, comma 26, impone il calcolo del galleggiamento, prendendo a base sia la retribuzione di posizione in godimento del segretario, sia l’eventuale maggiorazione. Sposando, di fatto, la linea dell’Aran e della Ragioneria dello Stato. Dal 1° gennaio 2012, sarà, quindi, vietato calcolare la maggiorazione della retribuzione di posizione in modo difforme da quello indicato nella legge di stabilità e, quindi, andando a quantificare maggiorazione e galleggiamento in maniera disgiunta o, peggio ancora, porre il galleggiamento a base della maggiorazione. Dovranno cessare dunque dall’anno prossimo le interpretazioni “generose” nei confronti dei segretari, pena ipotesi di danno erariale in quanto i compensi in questione sarebbero elargiti contra legem. Permane l’obbligo, invece, di dare esecuzione a tutte le decisioni, anche in senso contrario, adottate dai giudici entro alla fine dell’anno.
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