La vicenda
La controversia è incentrata sulla modalità di assunzione scelta dal comune per coprire il posto vacante di Agente di Polizia Municipale ed attiene, più specificamente, alla prevalenza (o meno) del principio del previo esperimento della mobilità esterna, previsto dal comma 2-bis dell’articolo 30, d.lgs. 165/2001, in luogo dello scorrimento della graduatoria, ancora valida ed efficace, del concorso pubblico indetto dal comune per l’assunzione di 2 Agenti di Polizia municipale.
La pronuncia del TAR
Il TAR Puglia, con la sentenza n. 30 del 2016, accoglie il ricorso, dichiarando illegittimo l’avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, riservata al personale di ruolo dichiarato in sovrannumero degli enti di area vasta, per la copertura di un posto di Agente di Polizia Municipale, cat. C1. Il Collegio aderisce pertanto alla tesi della ricorrente (risultata idonea nella graduatoria, ancora valida ed efficace, del concorso pubblico indetto dal medesimo comune per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 2 Agenti di Polizia Municipale, Cat. C1) che rivendicava lo scorrimento della graduatoria, in luogo del reclutamento tramite procedura di mobilità in forza dell’art. 30, comma 2 bis, d.lgs. 165/2001. Evidenziano i giudici che la giurisprudenza ha già da tempo chiarito la portata del comma 2 bis dell’articolo 30, d.lgs. 165/2001 e s.m.i. – che sancisce il principio del previo esperimento di mobilità rispetto all’espletamento di procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale – stabilendo che, nel caso di scorrimento di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex art. 30, d.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali.
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