Personale, i tagli sono un obbligo

La sezione del Veneto avverte: niente premi di risultato se non ci sono risparmi

7 Settembre 2012
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Con il parere n. 513 del 16 agosto 2012 la sezione veneta della Corte dei conti offre chiarimenti sulla portata applicativa delle sanzioni conseguenti allo “sforamento” dei tetti di spesa di personale.
In particolare, la sezione ritiene che:
a. allo sforamento da parte dell’ente nell’anno 2011 della spesa di personale, ai sensi dell’art. 1, comma 557-ter, legge n. 296/2006, consegue il divieto di assunzioni (divieto che va esteso anche alle modalità alla stessa alternativa tra le quali vanno considerate le maggiori prestazioni lavorative o il maggior impegno professionale delle risorse umane in servizio, i cui maggiori oneri sono coperti dalle risorse decentrate di parte variabile) operante solo nell’anno successivo a quello della violazione;
a.1. le possibilità concrete di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, vanno subordinate al rispetto del vincolo di riduzione della spesa di personale rispetto a quella degli esercizi precedenti in coerenza con i vincoli delineati dall’art. 1, comma 557, legge 296/2006 e con le previsioni di cui all’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs, 165/2001. In detta operazione integrativa vanno, comunque, osservate le disposizioni di natura contrattuale;
b. la mancata riduzione della spesa del personale in violazione dell’articolo 1, comma 557-ter, legge 296/2006, rispetto a quella dei precedenti esercizi determina, in applicazione del richiamato art. 40. comma 3-quinquies, d.lgs. 165/2001, l’impossibilità di incrementare il trattamento accessorio complessivo del personale dell’ente ivi comprese le risorse previste dall’articolo 15, lettera k), del C.c.n.l. del comparto regioni ed enti locali del 1° aprile 1999. Da ciò la conseguenza che dette risorse non potranno superare l’ammontare, in termini assoluti, relativo all’anno precedente a quello nel quale si è verificata la mancata riduzione della spesa del personale (nel caso sottoposto, l’importo dell’anno 2010);
b.1. in applicazione del vincolo di cui all’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010, al di fuori delle risorse che sono da considerarsi “sterilizzate” ai fini dell’operatività di detto vincolo (individuate nella deliberazione delle Sezioni riunite n. 51/CONTR/2011 e nelle recenti deliberazioni di questa sezione n. 280 e 325/2012/PAR), gli enti anche volendo integrare le risorse per la contrattazione decentrata non possono, comunque, superare gli importi delle risorse destinate al trattamento accessorio (tra le quali si annoverano anche quelle del fondo di cui all’articolo 15 del ricordato C.c.n.l del 1° aprile 1999), impegnati nel corso dell’esercizio 2010;
c. le risorse derivanti dalle economie conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, commi da 4 a 6, d.l. n. 98/2011 non sono soggette al vincolo di cui all’articolo 9, comma 2-bis, assumendo rispetto a detto vincolo una sorta di “autonomia;
c.1. detta autonomia, seppur operante nei confronti del tetto di cui all’articolo 9, comma 2-bis, non può ritenersi ammissibile nel caso in cui l’ente non abbia conseguito la riduzione della spesa di personale rispetto a quella degli anni precedenti incorrendo nella sanzione di cui all’art. 1, comma 557-ter cit.;
d. le spese per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale rappresentano componenti da sottrarre all’ammontare della spesa del personale (ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di riduzione sancito dal comma 557, art. 1, legge 296/2006), limitatamente alle somme per le quali è previsto il rimborso da parte del Ministero dell’interno.

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