La Suprema Corte, nel respingere la tesi difensiva secondo cui il reato non sarebbe configurabile perché, essendo quei giorni destinati al recupero delle energie psico-fisiche del fruitore dei permessi, questi non sarebbero altro che “tre giorni feriali di libertà,” ha invece affermato che risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza, nel contempo escludendo l’applicabilità dell’art. 131-bis del Codice Penale.
>> CONSULTA LA SENTENZA CASSAZIONE PENALE 23 DICEMBRE 2016, N. 54712
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento