Per lo spesometro invio «analitico»

Lotta all’evasione. L’agenzia delle Entrate sta definendo il provvedimento attuativo del nuovo regime di comunicazione in vigore dal 2013

Il Sole 24 Ore
14 Settembre 2012
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Questione di giorni, forse di settimane. L’agenzia delle Entrate sta per diffondere il provvedimento destinato a fare chiarezza su tutte (o quasi tutte) le questioni dubbie circa le modalità applicative dello spesometro 2.0.
Il lavoro dei tecnici dell’amministrazione finanziaria, che nei mesi scorsi si sono più volte confrontati con gli esperti delle associazioni di categoria, è sostanzialmente concluso.
Serve ancora qualche ritocco e un supplemento di analisi su alcuni argomenti, ma nel complesso il regime di comunicazioni modificato dal decreto fiscale (Dl 16/12), atteso al debutto nel 2013 (ma in funzione delle operazioni concluse nel corso di quest’anno) appare definito.
Le precisazioni affidate al provvedimento attuativo delle Entrate riguardano diversi aspetti dello spesometro che, innanziutto, non sarà un vero e proprio modello dichiarativo, ma dovrebbe rimanere un tracciato record per consentirne la gestione più agevole sul piano informatico.
Una delle questioni aperte di maggior peso era se le fatture dovessero essere indicate in modo aggregato per singolo cliente/fornitore oppure analiticamente. Le software house ritengono più appropriata una gestione puntuale delle comunicazioni e l’amministrazione pare propensa ad assecondare questa richiesta. Si dovrebbe arrivare, dunque, a invii analitici delle fatture, non aggregate per singolo cliente o fornitore.
Un altro profilo di dubbio fra gli operatori riguardava l’opportunità di indicare le operazioni per data di annotazione nei registri Iva piuttosto che per data di emissione o ricevimento dei documenti. In proposito, dovrebbe prevalere la data di registrazione in quanto, elemento caratterizzato dal maggior grado di certezza.
Ancora non è stato chiarito, invece, se le operazioni sotto i 300 euro riepilogate unitariamente saranno escluse dalla segnalazione. Su questo punto l’amministrazione potrebbe alla fine essere favorevole. È probabile poi l’esclusione delle schede carburante in quanto documenti sui generis di difficile inserimento negli elenchi.
Le associazioni di categoria avevano anche chiesto all’amministrazione se nell’ambito del commercio online le operazioni, sebbene siano effettuate con carte di credito, dovessero essere incluse o escluse e se le note di variazione dovessero essere indicate facendo riferimento alla fattura oppure singolarmente (precedute dal segno positivo o negativo).
L’orientamento maturato dalle Entrate sul primo profilo dovrebbe essere che se le operazioni di e-commerce sono effettuate con carta di credito nel B2C, il riepilogo dovrebbe essere escluso, mentre, per quanto concerne la seconda questione, non dovrebbe essere richiesto il “link” alla fattura base.
Le categorie chiedevano, inoltre, di sapere se dovessero essere inserite nella segnalazione al Fisco le fatture relative alle prestazioni di servizi indicate dall’articolo 7-quater del Dpr n. 633/1972.
Ebbene, le operazioni 7-quater (prestazioni di servizi ricevute da soggetti extracomunitari non black list) se territorialmente rilevanti dovrebbero essere inserite nelle comunicazioni e il documento da utilizzare dovrebbe essere l’autofattura.
Era stata infine proposta, in chiave di semplificazione, la possibilità di eliminare la comunicazione noleggi e leasing per le operazioni di noleggio in quanto da inserire nello spesometro. Per la società di leasing la registrazione nell’elenco ad hoc esclude che la stessa registrazione vada inserita nello spesometro. Per l’utilizzatore permane, al contrario, l’obbligo di riepilogo del leasing o noleggio nello spesometro.

I chiarimenti in arrivo

01|TRACCIATO RECORD
Il provvedimento attuativo dell’agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire che lo spesometro non assumerà la veste di modello dichiarativo, ma dovrebbe rimanere un tracciato record per consentirne la gestione più agevole sul piano informatico

02|INDICAZIONE ANALITICA
Una dei dubbi maggiori tra gli operatori era se le fatture dovessero essere indicate in modo aggregato per singolo cliente/fornitore oppure analiticamente. Si dovrebbe arrivare a invii analitici delle fatture, vale a dire non aggregate per singolo cliente o fornitore

03|LA DATA RILEVANTE
Altro profilo dubbio riguardava l’opportunità di indicare le operazioni per data di annotazione nei registri Iva piuttosto che per data di emissione o ricevimento dei documenti. In proposito, dovrebbe prevalere la data di registrazione in quanto elemento caratterizzato dal maggior grado di certezza

04|COMMERCIO ONLINE
Le associazioni di categoria avevano chiesto all’amministrazione se nell’ambito del commercio online le operazioni, sebbene siano effettuate con carte di credito, dovessero essere incluse o escluse dalla segnalazione. L’orientamento maturato dall’agenzia delle Entrate sul primo profilo dovrebbe essere che se le operazioni di e-commerce sono effettuate con carta di credito nel business to consumer, il riepilogo dovrebbe essere escluso

05|OPERAZIONI 7-QUATER
Le operazioni 7-quater del Dpr n. 633/1972 (prestazioni di servizi ricevute da soggetti extracomunitari non rientranti nelle black list) se territorialmente rilevanti dovrebbero essere inserite nelle comunicazioni e il documento da utilizzarea questo scopo dovrebbe essere l’autofattura

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