E’ legittima la delibera del Consiglio comunale che ha approvato la mozione di sfiducia al sindaco, motivandola con la diversità di orientamento politico tra il sindaco stesso e la maggioranza consiliare. Così ha stabilito il Tar Sicilia – Catania, sezione III, 12 maggio 2011, con la sentenza 1170, la quale ha confermato con ulteriori argomenti le linee giurisprudenziali del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana, 28 settembre 2007, n. 886. Il caso riguardava un Comune siciliano nel quale, trascorso un anno e mezzo dallo svolgimento della competizione elettorale e dall’insediamento del sindaco, sei consiglieri su 12 avevano depositato una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino, e il consiglio, con i voti favorevoli di 11 dei 12 consiglieri, aveva approvato tale mozione. Il sindaco sfiduciato aveva allora proposto ricorso al Tar, affermando che – in base all’ articolo 10, comma 2 della legge regionale siciliana 35/1997 – la mozione di sfiducia doveva essere «motivata», nel senso che avrebbe dovuto riferirsi a circostanze e fatti effettivamente accaduti ed esistenti, riconducibili a una responsabilità del sindaco stesso. Ma il Tar non ha accolto questa tesi e ha quindi respinto il ricorso, per le seguenti ragioni: 1) la mozione di sfiducia al sindaco è caratterizzata da una elevatissima discrezionalità, sindacabile soltanto in casi di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti; 2) l’ articolo 10, comma 2, della legge 35/1997 della Regione siciliana prevede sì come condizione di legittimità della mozione di sfiducia al sindaco, che essa sia «motivata», ma non contiene ulteriori precisazioni sulle modalità di questa motivazione; 3) in conseguenza, la motivazione della sfiducia al sindaco può essere non soltanto di tipo politico-giuridico-amministrativo, ma di carattere politico, e può legittimamente basarsi sulla diversità di orientamento politico tra sindaco e maggioranza consiliare. La sentenza è da condividere. Essa – in riferimento allo specifico caso affrontato – contiene il persuasivo argomento che, in mancanza di una diversa qualificazione legislativa della motivazione, è sufficiente che vi sia una motivazione basata sulla diversità di orientamento politico tra sindaco e maggioranza consiliare. Va detto, inoltre, che la sentenza si inquadra esattamente anche nei rapporti tra gli organi dell’ ente locale. È, infatti, necessario che vi sia sempre una consonanza politica tra il sindaco e il consiglio, tant’è vero che l’approvazione della mozione di sfiducia al sindaco comporta non solo la cessazione della carica di quest’ultimo, ma anche il cosiddetto “effetto Sansone”, vale a dire il contemporaneo scioglimento del consiglio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento