Per incarichi e personale risparmi a doppio binario

In base all’attività – Discipline diverse di contenimento

Il Sole 24 Ore
18 Aprile 2011
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Le società partecipate devono contenere le spese per il personale e per gli incarichi, non potendo eludere i vincoli del patto di stabilità interno, ma devono applicare una diversa disciplina, a seconda che gestiscano servizi strumentali o servizi pubblici. La Corte dei conti, sezione controllo per la Campania, con il parere 98/2011 ha evidenziato come sia necessario includere le spese sostenute per il personale di una società a totale partecipazione comunale tra quelle da assoggettare a riduzione, per soddisfare l’obbligo previsto dall’articolo 18 della legge 133/2008, rilevando la sottoposizione dell’organismo alla norma in quanto soggetto affidatario di servizi strumentali. Qualora invece la società fosse stata gestore di servizi pubblici locali di rilevanza economica, si sarebbe determinata l’applicazione dell’articolo 7 del Dpr 168/2010. La Corte, tuttavia, non considera nel parere che tale norma discende dalla previsione di delega contenuta nell’articolo 23-bis della legge 133/2008, che è stata l’unica parte della disposizione a essere dichiarata costituzionalmente illegittima. L’impossibilità di fare riferimento all’articolo 7 del Dpr 168/2010 riporta le amministrazioni locali e le loro partecipate all’articolo 18 della legge 133/2008. In questa norma altre sezioni regionali della Corte hanno rinvenuto elementi di principio per i limiti alle assunzioni nelle società. La più significativa è quella della sezione di controllo della Sardegna, con il parere 24/2010, nel quale si rileva che le società in house non sono ancora assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, poiché l’operatività della regola è stata rinviata dall’articolo 18 all’adozione di un Dm dell’Economia che ne dovrà fissare le modalità. Tuttavia la Corte dei conti sarda evidenzia come le partecipate non possano rappresentare per l’ente locale uno strumento da utilizzare per eludere le norme di finanza pubblica. Ne consegue, quindi, che i limiti di contenimento della spesa per il personale applicabile al Comune socio si estendono anche alle sue società in house. Lo stesso parere, tuttavia,mette in luce su questo fronte gli obblighi a carico dell’ente locale socio, che è tenuto a porre in essere un’attenta azione di direzione, coordinamento e supervisione delle attività delle società per una politica di contenimento della spesa per il reclutamento delle risorse umane. Qualora lo sforamento di tali spese da parte delle società in house sia dovuta a scelte degli amministratori in contrasto con direttive dell’ente locale (socio pubblico), da questo potranno essere promosse a carico degli stessi amministratori le azioni civilistiche a tutela del socio e della società. Tuttavia le amministrazioni locali non hanno a disposizione alcuna previsione attuativa dell’articolo 18 utile a far comprendere quali siano i limiti concretamente applicabili quando la società sia partecipata da più enti, con regimi differenziati di sottoposizione al patto di stabilità.

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