Per i ruoli iscrizione decisiva

Lo scambio. Il «dare-avere»

Il Sole 24 Ore
12 Giugno 2013
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L’articolo 9 – per come integrato in sede di conversione del Dl 35/2013 – modifica l’articolo 28-quater del Dpr 602/73, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Vengono, così, meglio specificate le caratteristiche delle certificazioni dei crediti verso le Pa, affinché queste possano essere utilizzate – sempre e solo a richiesta del creditore – in compensazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le certificazioni devono, infatti, obbligatoriamente riportare la data prevista per il pagamento e l’iscrizione a ruolo deve essere stata effettuata in data antecedente a questa.
Con le certificazioni ottenute (anche in via automatica) dopo la conversione del Dl 35 in questione, sarà possibile “pagare” i ruoli notificati sino alla fine dello scorso anno.
Per effettuare la compensazione, il creditore deve recarsi presso la sede dell’Agente della riscossione munito dei codici relativi alla certificazione che si intende compensare.
L’operatore dell’Agente della riscossione accederà alla Piattaforma telematica di certificazione dei crediti per riscontrare lo stato e la disponibilità del credito certificato. Ciò fatto, dopo aver ammesso la compensazione, il medesimo operatore dovrà registrare sul sistema l’avvenuta operazione a valere sul credito certificato.
Questa registrazione sostituisce, in tutto e per tutto, gli obblighi di comunicazione previsti nella cosiddetta procedura ordinaria. Il sistema, infatti, provvederà automaticamente all’invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali potranno, in ogni momento, accedere alla piattaforma informatica per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito. Infine, sempre il comma 1 dell’articolo 9 aggiunge al Dpr 602/73 il nuovo articolo 28-quinquies, in materia di compensazioni dei crediti certificati con le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. In questo caso, la compensazione potrà essere effettuata per mezzo del sistema previsto dall’articolo 17, del Dlgs 241/97, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’iter

01|RUOLI COMPENSABILI
Il termine ultimo del 30 aprile 2012, per la notifica delle iscrizioni a ruolo compensabili, è stato differito al 31 dicembre 2012 (art. 9 integrato in sede di conversione del Dl 35/2013)

02|ITER DA SEGUIRE
Il creditore che intende compensare i ruoli deve recarsi presso l’agente della riscossione munito dei codici relativi alla certificazione che si intende compensare

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