Mancano pochi giorni alla scadenza del 30 settembre per la trasmissione all’agenzia del Territorio della domanda di variazione catastale degli immobili rurali che, se iscritti nel catasto fabbricati, non risultano classificati nelle categorie A6 per le abitazioni e D10 per le costruzioni strumentali alle attività agricole. La richiesta di variazione catastale è caratterizzata da un’autocertificazione che deve sottoscrivere il proprietario o il titolare di diritto reale sul fabbricato, attestante che la costruzione possiede i requisiti di ruralità stabiliti dall’articolo 9 del Dl 557/93 fin dal 1° gennaio 2006. Il termine è fissato dall’articolo 7, comma 2 bis del Dl 70/2011 convertito nella legge 106/2011. Il comma 2 quater prevede che con un decreto del ministro del l’Economia saranno stabilite le modalità applicative e la documentazione per la presentazione dell’autocertificazione per il riconoscimento della ruralità da parte del Territorio. Il provvedimento non è ancora stato emanato e gli operatori sono seriamente preoccupati che sia impossibile rispettare il termine. Probabilmente gli elementi richiesti dalla documentazione ministeriale non saranno molti e il lavoro preparatorio può essere svolto anche in assenza della modulistica. In questa fase è molto importante la ricognizione dei fabbricati rurali verificando quelli iscritti nel catasto fabbricati in modo non conforme e soprattutto occorre accertare se essi rispondono ai requisiti di ruralità di legge; inoltre la verifica riguarda l’elemento temporale ossia se tali fabbricati sono rurali dal 1° gennaio 2006. Sarebbe, inoltre, opportuna una conferma ufficiale se la variazione catastale sia possibile per costruzioni che rispettano i requisiti da meno tempo. La redazione dell’autocertificazione (Dpr 445 del 2000) richiede tempo e attenzione: si deve anche considerare che i proprietari di fabbricati rurali sono assistiti generalmente dalle organizzazioni di categoria le quali concentrano molti casi. Può venire in aiuto lo Statuto del contribuente. Infatti l’articolo 3, comma 2 della legge 212/2000 stabilisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione. La previsione dello Statuto rispecchia perfettamente l’adempimento relativo alla richiesta di variazione catastale delle costruzioni rurali in quanto esso non può essere osservato in assenza del previsto decreto ministeriale attuativo. Il maggior termine consentirebbe una gestione più facile delle richieste, anche da parte del l’agenzia del Territorio. La richiesta di variazione catastale è necessaria per il riconoscimento della ruralità. Infatti se il proprietario non provvede a classificare le proprie costruzioni nella categoria catastale A6 o D10, le conseguenze fiscali sono negative. Il fabbricato rurale iscritto in altre categorie catastali genera questi effetti: è soggetto all’imposta comunale; va assolta l’Irpef o l’Ires sulla rendita catastale; ai fini di imposte di registro, ipotecaria e catastale assolve le imposte ordinarie; ai fini di imposte di successione o donazione deve essere soggetto a valutazione autonoma e non usufruisce del l’esclusione da Iva (articolo 2, Dpr 633/1972).
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