Sulla questione ci sono ben tre disposizioni normative di riferimento. Innanzitutto l’articolo 110, comma 1 del Dlgs. 267/2000, che prevede la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali con contratti a tempo determinato. La norma è stata poi “intercettata” dall’articolo 19, comma 6-quater del Dlgs. 165/2001, che nella sua ultima versione stabilisce tetti da non superare, graduati a seconda della dimensione demografica del l’ente. Infine, l’articolo 9, comma 28 del Dl 78/2010 prescrive la riduzione dei contratti a termine e di altre forme di lavoro flessibile del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009. Tale disposizione è stata estesa alle amministrazioni locali a decorrere dall’anno 2012.
A questo punto, qual è il limite da applicare agli incarichi dirigenziali a contratto?
La sezione Autonomie tira le proprie conclusioni, precisando innanzitutto che tali incarichi sono possibili solamente per gli enti in regola con il patto di stabilità e con la riduzione delle spese di personale nonché qualora il rapporto tra queste e le spese correnti sia inferiore al 50%. A questi incarichi non si applica però l’articolo 9, comma 28 e quindi in questa fattispecie non scatta l’obbligo di contenimento del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile. La motivazione si fonda, in estrema sintesi, sulla cosiddetta specialità della norma rispetto a quella di carattere più generale.
L’analisi lascia però aperti almeno due ordini di considerazioni. Innanzitutto la delibera n. 12/2012 della sezione Autonomie non sembra fare alcun riferimento alle conclusioni della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 173/2012 ha precisato che la riduzione del 50% rispetto al 2009 è un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore di personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato. E ci si chiede quindi, come gli incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 110 del Tuel (Testo unico sugli enti locali) possano sfuggire a tale definizione.
In secondo luogo, nonostante la deliberazione in esame, rimane totalmente aperta la questione degli incarichi a contratto stipulati non per le figure dirigenziali ma per i responsabili di servizio. Un istituto che viene molto utilizzato dagli enti di minori dimensioni.
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