Niente Scia per le attività di spettacolo. Per manifestazioni fieristiche, artistiche, musicali e per i pubblici locali con capienza da 200 persone in su ci vorrà il via libera di una commissione di vigilanza. La Scia, infatti, non può sostituire le verifiche della commissione di vigilanza sui luoghi di spettacoli quantomeno per eventi che superino le 24 ore. Uno snellimento procedurale cui sarebbe preordinato l’applicazione generalizzata della Scia, applicato agli eventi legati allo spettacolo di qualsiasi dimensione ed entità, si tradurrebbe di fatto nella rinuncia a comprovate garanzie di sicurezza. Lo chiarisce il ministero dell’interno con una
nota del 21 maggio 2015 del dipartimento della pubblica sicurezza, avente a oggetto «pubblici spettacoli – artt. 68, 69 e 80 del Tulps e applicabilità dell’istituto della Scia». Il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 80 rd 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) presuppone poi la verifica della solidità e della sicurezza degli edifici e l’esistenza di uscite pienamente adatte allo sgombero, quindi, tale titolo autorizzatorio non può essere surrogato a mezzo di Scia. La liberalizzazione delle attività economiche di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 non è espressamente applicabile ai casi in cui, come nella specie, è necessaria la valutazioni di interessi sensibili (quali la sicurezza pubblica) in ordine ai quali è richiesto un particolare schema procedimentale. Nella nota, il ministero dell’interno risponde ad un quesito della regione Friuli Venezia Giulia. Quest’ultima suggeriva di poter sostituire il parere della commissione di vigilanza sui luoghi di spettacoli sul progetto, per locali o impianti fino a 200 persone, con asseverazione di parte, e di applicare l’istituto della Scia per tutti i procedimenti di rilascio della licenza di spettacolo prevista dagli articoli 68 e 69 Tulps, indipendentemente dalla capienza del locale o dell’impianto. Contestata anche la tesi secondo la quale per eventi fino a 200 persone non sarebbe da tenere in alcun conto il limite delle ore 24 ai fini della presentazione della Scia, secondo la nuova versione dell’articolo 69 Tulps. Dunque, niente segnalazione certificata di inizio attività, o Scia per le autorizzazioni, o licenze di locali e attività di spettacolo soggette all’agibilità di cui all’articolo 80 Tulps. Dello stesso parere anche il Consiglio di stato VI sezione, che con la sentenza dell’8/07/2015 n. 3397 sostiene «Il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 80 rd 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) presuppone poi la verifica della solidità e della sicurezza degli edifici e l’esistenza di uscite pienamente adatte allo sgombero, quindi, tale titolo autorizzatorio non può essere surrogato a mezzo di Scia». Inoltre, il presupposto per la sufficienza di una Scia, sempre in virtù del citato articolo 19 della legge n. 241 del 1990, è la natura strettamente vincolata dell’atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle commissione di vigilanza sui luoghi di spettacoli, e le licenze di agibilità o di esercizio che ne conseguono, presuppongono l’esercizio della discrezionalità tecnica, commisurata a ciascuno specifico locale o impianto.
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