Patto di stabilità: vale il limite del 50%

Vincoli certi. Va rispettato il rapporto fra spesa corrente e costi per il personale

Il Sole 24 Ore
16 Aprile 2012
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Il rispetto del patto di stabilità da parte delle società affidatarie in house presenta molte problematiche interpretative e applicative, che potranno essere risolte solo con un intervento normativo.
La sottoposizione al regime vincolistico definito dal comma 557 dell’articolo 1 della legge 296/2006 e dalle disposizioni correlate (particolarmente l’articolo 76 della legge 133/2008, come modificato dalla legge 122/2010) è prevista da varie disposizioni, che configurano un sistema regolativo a portata estesa.
La combinazione delle previsioni contenute nell’articolo 18 della legge 133/2008, nell’articolo 3-bis (commi 5 e 6) e nell’articolo 4 (comma 17) della legge 148/2011 assoggettano al patto tutte le società in house, affidatarie di servizi pubblici locali con e senza rilevanza economica (comprese quelle affidatarie di servizi idrici e farmacie), ma anche di servizi strumentali.
L’applicazione delle regole del patto, tuttavia, è rimessa a un decreto ministeriale attuativo, ritenuto necessario da alcune interpretazioni (Corte dei conti sezione regionale di controllo Lombardia con il parere n. 7 del 19 gennaio 2012) e valutato invece come solo complementare alla previsione di principio, stabilita dalle disposizioni legislative, da altre analisi interpretative (Corte dei conti Emilia Romagna, parere n. 17/2010, Corte dei conti Campania parere n. 98/2011).
In attesa che il decreto risolva il contrasto interpretativo, alcune previsioni limitative discendenti dal patto di stabilità sembrano invece risultare immediatamente applicabili anche alle società partecipate. Per esse, infatti, è stato rilevato come valga il divieto ad assumere quando, nel calcolo del rapporto tra spesa corrente e spesa del personale del sistema allargato (ente locale e società da esse partecipate), si abbia il superamento del limite del 50% (come evidenziato dalla Corte dei conti sezioni riunite Sicilia, con il parere n. 3 del 16 gennaio 2012).
Da questo quadro emerge una linea di indirizzo operativo che gli enti locali possono sin da ora formalizzare nei confronti delle proprie società partecipate, invitandole a contenere, in via prudenziale, la spesa per il personale e per l’affidamento di incarichi professionali, anche in forza delle previsioni specifiche dettate per le società comprese nell’elenco Istat del conto consolidato, sancite nell’articolo 6, comma 11 e nell’articolo 9, comma 29 della legge 122/2010.
Questo approccio comporta anche la limitazione della spesa per assunzioni con contratti flessibili al limite di valore del 50% della spesa sostenuta nel 2009.
Altrettanto importante può risultare la formalizzazione, sempre da parte degli enti locali soci, di linee di indirizzo rivolte alle società partecipate per ridurre l’indebitamento in termini coerenti con le percentuali e le tempistiche previste per comuni e province dall’articolo 8, comma 3 della legge 183/2011.
Gli enti locali, infatti, devono vigilare anche su questo aspetto, essendo consapevoli che rientra nel quadro del consolidamento del bilancio allargato e che, in caso di liquidazione delle società partecipate, devono far fronte ai debiti della propria società in house che non sono stati soddisfatti in seguito alla liquidazione a causa dell’incapienza del capitale sociale (come evidenziato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo Piemonte, parere n. 3 del 19 gennaio 2012).

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