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Si parte dalla definizione vera e propria di patrocinio, che “costituisce una modalità di riconoscimento delle attività e/o manifestazioni e/o iniziative in ambito culturale e turistico posto in essere da uno o più soggetti esterni all’amministrazione, dove viene manifestato e attribuito in forma solenne l’adesione e condivisione, in piena aderenza con il principio di sussidiarietà orizzontale (differenziazione e adeguatezza), nel favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ex ultimo comma dell’art. 118 Cost.: la concessione del patrocinio, mediante l’utilizzo anche del logo della PA, esprime una sostanza concettuale compiuta di integrazione e accrescimento civico della comunità con il suo territorio, quel senso di appartenenza e immedesimazione tra corpi sociali e istituzioni”.
Esso dunque rappresenta l’attribuzione di “un beneficio non esclusivamente di natura simbolica (gratuito) che può essere accompagnato (esteso) da esenzioni (ad es. del canone di occupazione di spazi pubblici o pubblicità) o dall’erogazione di contributi, rafforzando il valore di quanto compiuto tra privato (sociale, c.d. Terzo Settore) e PA per la realizzazione di un significativo interesse proprio della popolazione stanziata sul territorio, assolvendo una funzione primaria del Comune”.
All’interno dell’approfondimento sono presenti informazioni utili per la PA e schemi di regolamento per l’attribuzione di patrocinio e logo del Comune.
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