Partecipazione dei consiglieri comunali alla Conferenza dei capigruppo

Deliberazione Corte dei Conti, Sez. Puglia, 23 febbraio 2017 n. 24 in materia di non diritto alla percezione del gettone di presenza

14 Marzo 2017
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Assume rilievo la recente deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Puglia, 23 febbraio 2017, n. 24 in materia di gettone di presenza per la partecipazione dei consiglieri comunali alla Conferenza dei capigruppo. La deliberazione conferma che la partecipazione dei consiglieri comunali alla Conferenza dei capigruppo non dà diritto alla percezione del gettone di presenza di cui all’articolo 82, comma 2, del TUEL.

I passaggi motivazionali del parere

Questi i passaggi motivazionali del parere: la Conferenza dei capigruppo non può ritenersi qualificabile come “commissione” poiché, come evidenziato con apposito parere del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Autonomie del 9 dicembre 2009, la Conferenza dei capigruppo, avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di ordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari, non può essere equiparata a queste, che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell’attività del Consiglio”.
La non assimilabilità analogica di detta Conferenza alle Commissioni citate nell’art. 82, comma 2, TUEL non è ravvisabile, a parere del nominato dicastero, neppure nelle ipotesi in cui l’ente locale, nell’esercizio dell’autonomia normativa e organizzativa riconosciutegli per legge, rechi nel proprio statuto e regolamento
una disposizione di equiparazione tra i predetti organi.
Pertanto, la partecipazione dei consiglieri comunali alla Conferenza capigruppo è già adeguatamente retribuita, ai sensi di legge, dai gettoni altrimenti percepiti nell’ambito dell’attività consiliare propria della funzione esercitata (cui pertengono immanentemente anche le attività della conferenza capigruppo) ed entro i limiti normativamente stabiliti (Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 126/2011/PAR).

>> CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2017, n. 24.

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