Partecipate, parametri incerti sui tagli

Il Sole 24Ore
20 Agosto 2012
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Lento, ma inarrestabile sembra essere il processo di attrazione delle società pubbliche nel quadro normativo che regolamenta la Pa stessa. Il tema delle assunzioni ne è un esempio e il decreto sulla spending review (articolo 4, commi 9 e seguenti del Dl 95/2012) che prevede per queste società gli stessi limiti alle assunzioni della Pa controllante si inserisce a pieno titolo in questo filone. Destinatarie del vincolo sono le società che, nel 2011, hanno realizzato il 90% del proprio fatturato per prestazioni di servizi a favore della pubblica amministrazione, con eccezione di quelle quotate in Borsa, delle loro controllate e delle Spa che gestiscono il risparmio. Dal testo normativo sembra chiaro che vengono escluse, nel calcolo del limite, le cessioni di beni e che il riferimento temporale resta fisso nell’anno 2011. La società sfugge al vincolo, anche nel 2013 e oltre, se nel 2011 ha realizzato un fatturato pari al 60% del totale per prestazioni di servizi a favore della pubblica amministrazione, magari perché appena costituita, mentre nel 2012 la quota sale al 95%. 
Dubbi, invece, si presentano sulla nozione di Pa. Si potrebbe ricorrere all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, visto che si parla di personale dipendente, oppure a quella contenuta nell’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, in tema di finanza pubblica. O ad altre ancora, in assenza di uno specifico riferimento normativo.
Alle società che sopravvivono grazie ai servizi resi alla Pa, fino al 31 dicembre 2015 «si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione controllante». Quindi, una società pubblica che lavora quasi completamente per un Comune, soggetto al patto di stabilità e che detiene la maggioranza del pacchetto azionario (situazione tutt’altro che ipotetica), dovrà rispettare il tetto previsto per le assunzioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, pari al 40% delle cessazioni intervenute nel l’anno precedente. Si fa rilevare che, non necessariamente, la Pa beneficiaria dei servizi della società coincide con l’amministrazione controllante. 
La stessa società, con ogni probabilità, si scontra anche con il blocco delle assunzioni previsto dall’articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, qualora, nell’ente locale proprietario, il rapporto fra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50%. Seguendo il testo letterale della disposizione, non dovrebbero, invece, applicarsi le norme che riguardano il contenimento della spesa di personale, ma una conferma ufficiale è assolutamente necessaria.
Anche alle società pubbliche si applica, a partire dal 2013, il tetto del 50% della spesa sostenuta nel 2009 in ordine ad assunzioni a tempo determinato e co.co.co. 
Due sole sono le fattispecie di lavoro flessibili oggetto del vincolo, restando esclusi, ad esempio, i contratti di formazione-lavoro e la somministrazione di lavoro. Dal tenore della norma, il vincolo dovrebbe disgregarsi in due limiti, uno per il tempo determinato e l’altro per i co.co.co. in quanto si parla di spesa 2009 «per le rispettive finalità». Considerato che i bilanci 2009 sono stati approvati da tempo, risulta semplice determinare i tetti.
L’ultimo vincolo riguarda il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, elemento accessorio compreso. Ispirato, ancora una volta, al limite vigente per la Pa, è previsto che tale trattamento, per gli anni 2013 e 2014, non possa superare quello ordinariamente spettante nel 2011, quantità per la cui definizione nella Pa sono stati utilizzati fiumi di inchiostro. Ed altrettanti se ne utilizzeranno per le società pubbliche. Da notare che la disposizione fa riferimento alle retribuzioni 2011: al 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del Dl 95/2012, con tutta probabilità, erano ancora possibili manovre che portassero a «gonfiare» artatamente la retribuzione 2011. 
E le sanzioni? In caso di mancato rispetto di questi vincoli, agli amministratori esecutivi e ai dirigenti responsabili della società può essere contestato il danno erariale. L’amministrazione vigilante ha l’obbligo di verificare il corretto adempimento della norma, ma non risultano chiare le conseguenze in caso di omissione.


I passaggi chiave


IL PERIMETRO. Il tetto alle assunzioni si applica alle società che ricavano il 90% del fatturato da servizi alla Pa. Ma resta indeterminata la nozione di pubblica amministrazione a cui fare riferimento.

I TETTI
. Va chiarito se i limiti alle assunzioni per contratti a tempo determinato e co.co.co sono da considerarsi congiunti o no.


I TRATTAMENTI
. Un chiarimento è atteso per capire quali voci siano comprese nel trattamento economico complessivo spettante in via ordinaria ai dipendenti, che è il parametro invalicabile anche per gli anni 2013 e 2014.


LE SANZIONI
. È necessario individuare la sanzione per l’amministrazione vigilante in caso di mancato controllo.

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