Partecipate, dal 20 ottobre le verifiche anticorruzione

Anac. Da pubblicare i dati su incarichi dirigenziali e consulenti

Il Sole 24 Ore
12 Ottobre 2015
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Le società partecipate dagli enti locali devono dare piena attuazione alla normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, rischiando in caso di inadempimento pesanti sanzioni pecuniarie e limitazioni operative.
Con un comunicato il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione ha richiamato richiama le società e gli altri enti di diritto privato controllati dalle amministrazioni pubbliche a adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dirigenziali e di consulenza, a rischio, in caso di inadempienza, di non poter trasferire agli organismi alcuna somma, compresi i corrispettivi previsti dai contratti di servizio (si veda anche Il Sole 24 Ore del 3 ottobre).
La mancata pubblicazione dei dati degli incarichi di consulenza è peraltro autonomamente sanzionata nello stesso articolo 15 del Dlgs 33/2013, poiché impedisce l’acquisizione dell’efficacia dell’atto di affidamento e la liquidazione dei relativi compensi al consulente.
Il comunicato firmato da Raffaele Cantone precisa che l’Autorità svolgerà dal 20 ottobre una specifica attività di verifica, con applicazione, in caso di rilevazione di violazioni, delle pesanti sanzioni pecuniarie previste dal decreto trasparenza.
Il richiamo dell’Anac è l’ultimo di una serie di atti rivolti agli enti di diritto privato in controllo pubblico, per i quali la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha definito in modo puntuale le condizioni di applicazione delle norme in materia di trasparenza e del sistema anticorruzione, eliminando i dubbi residui dopo la riformulazione dell’articolo 11 del Dlgs 33/2013, divenuta norma di riferimento ineludibile.
L’effettività degli obblighi è stata rimarcata con il comunicato del presidente del 13 luglio 2015, nel quale è stato ribadito che tutti i soggetti tenuti (quindi le società e gli altri organismi partecipati in situazione di controllo da parte delle amministrazioni) devono adottare il Piano anticorruzione, rischiando, in caso contrario, come minimo l’applicazione di una pesante sanzione pecuniaria (sino a 10mila euro).
Il quadro che ne deriva comporta da un lato la vigilanza degli enti soci o comunque controllanti gli enti di diritto privato, dall’altro la necessaria compliance per la verifica del rispetto degli obblighi: in caso di non conformità, le società e gli altri organismi partecipati devono immediatamente adottare le misure volte a soddisfare l’adempimento.
In questa prospettiva le società, in particolare, devono correlare il piano anticorruzione al modello organizzativo-gestionale previsto dal Dlgs 231/2001; quindi risulta necessaria la revisione della mappatura dei processi e delle condizioni di rischio, accanto al potenziamento delle attività di audit.
La compliance dovrebbe consentire la rilevazione di criticità rilevanti, sulle quali intervenire tempestivamente: rientrano in questo novero problematico la limitata applicazione del Dlgs 163/2006 alle procedure di selezione dei contraenti, la mancanza di regole per il reclutamento del personale o la mancanza di criteri per l’affidamento di incarichi e consulenze. 
L’applicazione integrale della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione vale anche per molte tipologie di enti con forte connotazione pubblicistica (come le aziende speciali), e sono compresi tra questi anche gli ordini professionali, secondo quanto ha sancito il Tar Lazio – Roma, sezione III, con la sentenza n. 11391 del 24 settembre 2015. 
Nella pronuncia viene sviluppata una disamina dettagliata degli adempimenti, a partire dalla nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione, che deve essere effettuata anche negli ordini con struttura organizzativa più limitata, anche se privi di dirigenti.
In questi casi, il Tar evidenzia come all’eventuale assenza di professionalità in gradi di redigere il piano anticorruzione si possa far fronte con accordi con altre amministrazioni (in base all’articolo 15 della legge 241/1990).

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