Il Codice dell’amministrazione digitale continua a perdere per strada i pezzi. Dopo le esenzioni ad hoc stabilite per l’Agenzia delle entrate (con dpcm pubblicato sulla G.U. n. 69 del 25 marzo sono stati fatti salvi gli attuali strumenti di comunicazione tra l’amministrazione finanziaria e la platea dei contribuenti e dei professionisti, vale a dire Fisconline e Entratel) questa volta è toccato a palazzo Chigi ricevere un trattamento di favore «per tutte le funzioni riferite, direttamente o indirettamente, agli atti di alta amministrazione, alla sicurezza nazionale o eseguibili con speciali misure di sicurezza». A delimitare i confini applicativi del Cad (dlgs n.82/2005 nella versione riveduta e corretta dal dlgs n.235/2010) è il dpcm 9 febbraio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011. Oltre alle specifiche esenzioni di cui sopra, si applicheranno a palazzo Chigi, ma solo «compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture», le norme in materia di digitalizzazione, contenuti e fruibilità dei dati. Ma sul punto il decreto rinvia a un successivo dpcm che dovrà definire le specifiche modalità. Altre disposizioni del Cad saranno poi attuate nell’ambito dell’iter applicativo della riforma Brunetta (dlgs n.150/2009). Si tratta delle disposizioni in materia di valutazione delle performance dei dirigenti, contenuto dei siti istituzionali, moduli e formulari e indici degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. A parte queste eccezioni, tutto il resto del Cad dovrà essere attuato da palazzo Chigi. Resta fermo in ogni caso che, come stabilito dall’art. 57, comma 20, del dlgs n.235/2010, l’estensione del Cad anche alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico dovrà avvenire «in via progressiva, con la facoltà di avvalersi a tal fine dell’assistenza tecnica di DigitPa, considerate le proprie esigenze organizzative e secondo moduli che tengano conto delle risorse finanziarie disponibili».
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