Pagella europea, proroga a metà

Partecipate. La mancata pubblicazione della relazione sulla conformità alle regole Ue fa decadere gli affidamenti

Il Sole 24 Ore
13 Gennaio 2014
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Prorogati i termini per le relazioni che devono attestare la conformità dei modelli di affidamento dei servizi pubblici locali all’ordinamento comunitario, ma solo per i servizi a rete.

Il decreto milleproroghe interviene rispetto alla norma che obbliga tutti gli enti che hanno affidato servizi con rilevanza economica a verificare se la forma di gestione (gara, società mista o in house) corrisponde ai requisiti imposti dall’Unione europea, ma la norma introdotta riguarda solo i servizi strutturati su area vasta, escludendo quelli affidati da singoli Comuni.

L’articolo 34, comma 21 della legge 221/2012 prevedeva che entro il 31 dicembre 2013 gli enti affidanti servizi pubblici locali con rilevanza economica pubblicassero sul proprio sito internet una relazione illustrativa della conformità delle gestioni esistenti ai moduli delineati dall’ordinamento comunitario: ad esempio, un’amministrazione che avesse affidato direttamente anni or sono il servizio di gestione della sosta a pagamento a una società in house era tenuta a dimostrare la sussistenza del controllo analogo sull’organismo e della prevalenza dell’attività della società stessa nei confronti dell’ente.

Il mancato adempimento determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

Per i servizi con struttura su area vasta secondo il sistema a rete (ad esempio gestione dei rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio idrico) la disposizione doveva essere letta in combinazione con quanto previsto dalla legge 148/2011, articolo 3-bis, commi 1 e 1-bis, che rimettono agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali tutte le competenze su affidamento e di organizzazione dei servizi, compresa la relazione illustrativa. L’articolo 13 del Dl 150/2013 non modifica la scadenza (31 dicembre 2013) indicata nell’articolo 32, comma 21 della legge 221/2012 per pubblicare la relazione sulla conformità degli affidamenti esistenti ai requisiti comunitari, ma stabilisce che, per garantire la continuità del servizio, laddove l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Inoltre, la nuova disposizione del milleproroghe prevede (articolo 13, comma 2) che la mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale o la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportino l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto per il completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

Il mancato rispetto di questi nuovi termini comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Tuttavia, proprio il riferimento ai servizi da sviluppare in ambiti o bacini territoriali ottimali rende la disposizione del Dl 150/2013 e la relativa proroga applicabile solo ai servizi pubblici locali a rete.

Non rientrano invece in questa classificazione molti servizi pubblici locali a rilevanza economica la cui realizzazione è riferita a contesti più limitati (i territori dei singoli comuni), come ad esempio la gestione dei servizi cimiteriali, della sosta a pagamento, degli impianti sportivi con effettiva redditività.

Per tali servizi, quindi, l’articolo 13 del Dl 150/2013 non prevede una proroga esplicita rispetto al termine (già scaduto) del 31 dicembre 2013, con la conseguenza che la mancata pubblicazione della relazione illustrativa per essi della conformità dei modelli gestionali ai requisiti comunitari comporta la cessazione delle gestioni in essere a quella data.

Servizi differenziati

01 | SERVIZI NON A RETE
– Si tratta di servizi riferiti al solo contesto dell’ente locale affidante: per esempio la gestione sosta a pagamento del Comune oppure i servizi cimiteriali
– L’ente affidante è il Comune o Provincia
– Obbligo di verifica della conformità dell’affidamento ai requisiti comunitari, con pubblicazione della relazione illustrativa sul sito: 31 dicembre 2013
– Esclusioni: non si applica la norma al servizio gas, al servizio distribuzione energia, alla gestione farmacie.

02 | SERVIZI A RETE
– Servizi sviluppati in un ambito territoriale ottimale o in un bacino territoriale omogeneo, comunque in un contesto di area vasta (es. ambito provinciale)
– Regola di riferimento: articolo 3-bis commi 1 e 1-bis legge 148/2011
– Obbligo di verifica della conformità dell’affidamento ai requisiti comunitari, con pubblicazione della relazione illustrativa sul sito: prorogato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 13 del Dl 15/2013

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