Tutte le pubbliche amministrazioni senza esclusione, nonché gli enti pubblici e le società partecipate debbono pubblicare i dati concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.La Civit (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche), con la delibera 59/2013 di chiarimento della portata delle disposizioni contenute negli articoli 26 e 27 del dlgs 33/2013, interviene per fornire indicazioni su uno dei punti più controversi del decreto sulla trasparenza, confermando l’estensione più ampia possibile dell’ambito soggettivo di applicazione e chiarendo, d’altro canto, che negli atti concernenti le sovvenzioni e i contributi non sono da ricomprendere incarichi e compensi per professionisti e collaboratori.Ambito soggettivo. La delibera, risolvendo dubbi mossi da enti locali in merito all’applicabilità dei citati articoli 26 e 27 a enti come le aziende speciali, ricorda che il dlgs 33/2013 si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni menzionate dall’articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001. Dunque, sono tenute agli adempimenti imposti dal decreto non solo tutte le amministrazioni dello stato, comprese le scuole, ma anche le aziende e amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo, tutti gli enti locali, le comunità montane, loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, camere di commercio e loro associazioni.
Si aggiungono all’elenco tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.Non sfuggono gli enti pubblici nazionali, tra i quali sono da comprendere le aziende speciali dei comuni, ritenute da assimilare agli enti pubblici economici.Agli obblighi di trasparenza su concessioni di sovvenzioni e contributi debbono anche obbedire le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, limitatamente, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del dlgs 33/2013 all’attività di pubblico interesse da esse svolta.Importo. La Civit chiarisce che gli obblighi di pubblicità scattano per sovvenzioni di importo superiore ai mille euro nel corso dell’anno. Tale importo può essere raggiunto anche mediante più atti ed erogazioni: in questo caso occorrerà pubblicare tutta la serie degli atti. Lo stesso anche nel caso di sovvenzioni con atti pluriennali.Oggetto delle pubblicazioni. Ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto trasparenza, sottolinea la Civit, occorre pubblicare i provvedimenti finalizzati a un sostegno, rivolti a soggetti pubblici o privati, dai quali scaturiscano vantaggi economici diretti o indiretti: erogazione materiale di risorse finanziarie, oppure agevolazioni come sgravi o risparmi. Solo questi sono gli atti da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente. Non debbono, invece, essere inseriti i dati concernenti i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali.L’articolo 27 del dlgs 33/2013 ha tratto in inganno molti. Essendo il frutto di una cattiva trasposizione dell’articolo 18 del dl 83/2012, che mischiava la fattispecie dei contributi con quella degli incarichi a professionisti e degli appalti, è rimasto un inopportuno riferimento ai curriculum, certamente inutili per il rilascio di sovvenzioni e contributi. La Civit conferma che il dlgs 33/2013 ha scisso le modalità di pubblicazione dei contributi da quelle degli incarichi professionali e, ancora, dagli appalti.
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