P.a., incarico al legale senza gara

 Consiglio di stato esclude che il singolo conferimento costituisca un appalto di servizi

Italia Oggi
17 Maggio 2012
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L’affidamento, da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico a un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l’esperimento di una procedura selettiva; il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d’opera professionale affidabile in via diretta. È quanto ha affermato il Consiglio di stato, sezione quinta, con la sentenza dell’11 maggio 2012, n. 2730 (estensore Francesco Caringella) rispetto ad una vicenda che prende le mosse dal conferimento senza gara – da parte di una amministrazione provinciale – di un incarico a favore di due avvocati per l’impugnativa di un lodo arbitrale che, come spesso accade, aveva visto l’amministrazione soccombente.
In primo grado il Tar Lazio, Latina, sezione prima, con sentenza 604 del 2011, nel presupposto che l’atto di conferimento dell’incarico legale dovesse rientrare nell’ambito dei «servizi legali» di cui all’allegato II B del codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006), aveva affermato la violazione dei principi di evidenza pubblica e conseguentemente aveva accolto il ricorso. In appello i giudici di Palazzo Spada ribaltano il giudizio di primo grado contestando in toto l’assunto per cui sia l’attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo, sia il singolo conferimento di un incarico di patrocinio legale, possano essere ricondotti all’interno della nozione di «servizi legali» di cui al punto 21 dell’allegato II B del Codice degli appalti. La sentenza di appello afferma che l’equiparazione delle due fattispecie di affidamento non corrisponde ad un dato fondamentale che, invece, differenzia le due ipotesi: nel singolo incarico di patrocinio legale vi sono puntuali esigenze di difesa dell’ente locale da difendere, viceversa l’assistenza e la consulenza giuridica si caratterizzano per la presenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e per la predeterminazione della durata. Per i giudici di Palazzo Spada, se nel primo caso si è in presenza di un contratto d’opera intellettuale, nel secondo caso, invece, si può aderire alla qualificazione del contratto come appalto di servizi in cui le attività professionali si inseriscono all’interno di una organizzazione rispondente ai bisogni dell’amministrazione appaltante. Il Consiglio di stato ricorda anche che fin dal decreto legislativo n. 157/95 i servizi legali non erano comunque soggetti all’applicazione di tutte le norme del decreto, ma soltanto di quelle in materia di pubblicità successiva e specifiche tecniche. La sentenza di appello afferma quindi che nella nozione di servizi legali rientrano i «soli affidamenti di servizi legali conferiti mediante un appalto – ossia un contratto caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità»; a tale riguardo il Consiglio di stato cita come esempio la disciplina speciale prevista per i servizi di ingegneria e architettura. Ben altra cosa è quindi il contratto di conferimento dell’incarico difensivo specifico, «integrante mero contratto d’ opera intellettuale, come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto abbracciata dal legislatore comunitario». In sostanza è la complessità e articolazione della prestazione, unita ad una specifica organizzazione, a differenziare l’appalto di servizi legali rispetto al contratto d’opere professionale. Da ciò i giudici fanno discendere che al conferimento del singolo e puntuale incarico legale non si applica neanche l’articolo 27 del codice dei contratti pubblici, che delinea una procedura concorsuale (con invito a cinque) «incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici».

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