P.a. aperta ai subappaltatori

Sancito dal Tar del Lazio il diritto di accesso a tutela degli interessi delle imprese

Italia Oggi
9 Ottobre 2013
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Il subappaltatore che vanta un credito verso l’impresa subappaltante può esercitare il diritto di accesso nei confronti dell’ente pubblico che ha commissionato i lavori. Quest’ultimo, quindi, è tenuto a rendere disponibile tutta la documentazione relativa al contratto di appalto e alla sua esecuzione.

L’importante chiarimento arriva dal Tar del Lazio (III sezione, sentenza n. 8639 del 7 ottobre 2013), che ha ordinato a una persona giuridica di diritto pubblico (rientrante nella categoria degli enti pubblici non economici) di esibire al subappaltatore, oltre al contratto di appalto, anche tutti gli stati avanzamento lavori (Sal), i certificati e i mandati di pagamento da essa emessi in favore dell’impresa appaltatrice.

Secondo i giudici laziali, la conoscenza di tale documentazione, dando riscontro sullo stato dei pagamenti effettuati dall’ente pubblico, consente al creditore di decidere sulle iniziative più adeguate al recupero delle somme che formano oggetto del suo credito.

La rilevanza pronuncia, peraltro, va al di là del caso specifico, in quanto essa afferma che i predetti documenti, sebbene abbiano natura privatistica, rientrano comunque nella nozione di «documento amministrativo» ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett d) della l 241/1990, in quanto sono stati adottati da un ente pubblico che persegue le proprie finalità pubblicistiche anche attraverso strumenti di diritto privato. Essi, pertanto, sono soggetti all’accesso e, quindi, ostensibili al privato (cfr, Consiglio di Stato IV sezione, sentenza 4 febbraio 1997, n. 82).

Non solo, ma la sussistenza del diritto di accesso non è subordinato alla sussistenza di un subappalto ai sensi dell’art. 118 del Codice dei contratti: ciò che conta, infatti, è che vi sia un rapporto, seppure indiretto, tra il soggetto pubblico e una delle due imprese e che l’altra possa vantare un interesse concreto e attuale alla conoscenza del relativo fascicolo. In tal caso, l’ente pubblico non può negare l’accesso.

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