Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 200 del 2016, accoglie il ricorso per l’annullamento di un’ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco ordinava il ripristino del passaggio pubblico su un terreno, mediante rimozione del tratto di recinzione posto sul tracciato del passaggio stesso.
La pronuncia richiama i presupposti per l’esercizio del potere di cui all’art. 54 t.u.e.l. e cioè situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione; e ciò in quanto solo in presenza di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.
Nel caso specifico, è stato invece emesso un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 citato per far fronte ad una situazione che poteva essere affrontata mediante l’utilizzo dei poteri ordinari, conferiti ai comuni in materia di repressione degli abusi edilizi.
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