La vicenda
La curatela fallimentare della società proprietaria del complesso immobiliare posto all’interno di un’area dichiarata inagibile ricorre contro l’ordinanza contingibile e urgente che ingiunge al fallimento di ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area medesima, ponendo in essere le opere a ciò necessarie, pena denuncia all’autorità giudiziaria. Tra i vari motivi di ricorso vi è quello con cui si evidenzia che il curatore fallimentare è privo della legittimazione passiva in relazione ad un ordine di facere come quello in esame, gli obblighi manutentivi restando a carico della proprietà del bene.
La pronuncia del TAR
Accogliendo il motivo di ricorso sopra richiamato, il TAR Toscana, con la sentenza n. 1457 del 2015, dichiara illegittima l’ordinanza, osservando che il curatore fallimentare non è correttamente individuato come soggetto passivo dei sopra indicati obblighi di facere, dal momento che a tale organo della procedura fallimentare sono solo attribuiti poteri di disporre dei beni fallimentari in vista delle finalità proprie della procedura concorsuale, senza che ciò comporti l’attribuzione allo stesso del dovere di adottare comportamenti attivi come richiesti dall’ordinanza impugnata, poiché il curatore fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito, salvo quanto può essere più specificamente connesso all’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa (sul tema cfr. le sentenze del TAR Toscana, sez. II, in materia di ordinanze di bonifica rivolte al curatore fallimentare: da ultimo sentenze n. 118/2014 e n. 786/2015).
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