Ordinanza anti-volantinaggio: la competenza spetta ai dirigenti

La sentenza del TAR Lecce

14 Marzo 2016
Modifica zoom
100%

La vicenda 
È oggetto di contestazione l’ordinanza con la quale il Sindaco vietava “di effettuare sull’intero territorio comunale pubblicità mediante affissione di manifesti sui pali della pubblica illuminazione o della segnaletica stradale, nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale” nonché “di distribuire sull’intero territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza e sul lunotto delle autovetture” se non previa autorizzazione comunale e in giorni prefissati. Tra i vizi denunciati, anche quello di incompetenza del Sindaco, che, in ragione del suo carattere assorbente, viene esaminato per primo.

La pronuncia del TAR
Il TAR Puglia-Lecce, con la sentenza n. 438 del 2016, accoglie il ricorso, ritenendo che la materia oggetto dell’ordinanza attenga ad un particolare profilo di organizzazione e gestione del servizio di ritiro e conferimento dei rifiuti. Per questo la competenza spetta ai dirigenti e non al Sindaco. Né, nel caso di specie, spiegano i giudici, potrebbero venire in gioco le norme di cui all’art. 54 del t.u.e.l. e all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, essendo inapplicabili. L’art. 54 cit. subordina il potere di ordinanza del sindaco a diversi presupposti, tra i quali la necessità e l’urgenza “di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. Circostanze che non vengono nemmeno allegate o prospettate quali presupposti per l’adozione del provvedimento sindacale impugnato. Anche l’art. 192 del d.lgs. 152/2006 descrive una fattispecie i cui elementi costitutivi non ricorrono nel caso di specie. Il presupposto è costituito, infatti, dall’“abbandono e […] deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo” (ovvero dalla “immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”), che -nel disegno della norma- giustifica l’esercizio del potere del sindaco, il quale“dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. Come risulta dalla pur sintetica esposizione in fatto, è del tutto evidente che, nel caso regolato dalla impugnata ordinanza, non ricorre alcuno dei presupposti per l’applicazione dell’art. 192 cit.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento