I consorziati che ricevono a turno dal Consorzio il godimento novennale di un terreno agricolo sotto la natura giuridica delle partecipazioni agrarie, non sono soggetti passivi dell’imposta Ici gravante sui terreni; la loro qualità, infatti, non è assimilabile all’usufrutto o all’uso, bensì all’affittanza agraria, per cui, l’onere dell’imposta rimane in capo al Consorzio, mentre gli agricoltori assegnatari hanno diritto al rimborso dell’imposta eventualmente pagata. Qualora poi il pagamento dell’Ici derivasse da obblighi assunti contrattualmente dai consorziati, soggetto passivo del tributo resterebbe comunque il Consorzio, che avrebbe comunque possibilità di rivalsa sui consorziati stessi. Sono le conclusioni della sentenza n. 15496/10 della sezione tributaria della cassazione, depositata in cancelleria il 30 marzo scorso. In seguito ad un rifiuto di un rimborso Ici avanzato per il pagamento dell’imposta su alcuni terreni concessi in affitto per nove anni da taluni partecipanti assegnatari, il contribuente chiamava in giudizio il comune di San Giovanni in Persiceto (Bo), per farsi restituire l’imposta pagata illegittimamente sui citati terreni. La commissione provinciale di Bologna accoglieva il ricorso del contribuente e la decisione veniva confermata in appello dalla commissione regionale dell’Emilia Romagna. Anche il ricorso per cassazione presentato dal comune di san Giovanni in Persiceto è stato completamente rigettato. I giudici di Piazza Cavour, per prima cosa, hanno stabilito che la natura giuridica delle partecipazioni agrarie si appalesa inconferente ai fini della decisione; infatti, precisa il collegio supremo: «Oggetto di esame non è il rapporto instaurato tra il consorzio ed assegnatari, ma quello derivato tra questi ultimi e i loro aventi causa». Gli ermellini proseguono osservando come anche un eventuale accordo contrattuale che abilitasse il concedente alla rivalsa del tributo non potrebbe modificare il soggetto passivo. Come infatti stabilito dall’articolo 3 del dlgs n. 504/1992, il soggetto passivo Ici è il proprietario di immobili, il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi e, in caso di concessione su aree demaniali, il concessionario. Una eventuale rivalsa potrà essere operata dal Consorzio secondo accordi contrattuali eventualmente inseriti nello stesso contratto. Dalla sentenza n. 15496/10 nasce, quindi, il diritto di richiesta di restituzione del tributo da parte dei consorziati.
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