Opere pubbliche, la Via entro 90 giorni

Italia Oggi
6 Maggio 2014
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Novanta giorni per la valutazione di impatto ambientale di progetti di opere pubbliche; consultazione pubblica garantita anche con accesso su portale internet; rimodulata la procedura e previste norme per evitare con itti di interesse. Sono questi alcuni degli elementi di maggiore interesse contenuti nella direttiva 2014/52/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/Ue concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 25 aprile 2014. La direttiva dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il 16 maggio 2017, fermo restando che i progetti relativi ad interventi già sottoposti a Via rimarranno regolati dalla precedente direttiva 2011/92. Il provvedimento incide su diversi aspetti della direttiva del 2011, ma fondamentalmente ha lo scopo di rendere più effettiva la trasparenza della procedura di valutazione di impatto ambientale, aggiornandone i contenuti e coordinando le previsioni vigenti rispetto alle altre normative settoriali intervenute nel frattempo. Importante la ridefi nizione della procedura, articolata nelle seguenti fasi endoprocedimentali: la preparazione di un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale da parte del committente (che deve fare capo, dice la direttiva, ad «esperti competenti»); lo svolgimento delle consultazioni pubbliche; l’esame da parte del soggetto decisore delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale, delle eventuali altre informazioni supplementari e dei dati desumibili dalla consultazione pubblica; infi ne, la conclusione motivata dell’autorità competente in merito agli effetti signifi cativi del progetto sull’ambiente. Un punto importante è quello sui con itti di interesse: si stabilisce che se l’autorità competente coincide con il committente, gli Stati membri (nel recepire la direttiva) provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni con iggenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dalla direttiva. Per quel che riguarda l’informativa al pubblico (al quale occorre consentire di prepararsi e di partecipare effi cacemente al processo decisionale), la direttiva prescrive che sia garantita mediante affi ssione «entro un certo raggio, o mediante pubblicazione nei giornali locali»; si prevede inoltre che la consultazione del pubblico interessato (anche per la valutazione dell’eventuale impatto transfrontaliero di un progetto) avvenga per iscritto, o tramite indagine pubblica. Si dovrà poi fare in modo che le informazioni siano accessibili elettronicamente al pubblico, «almeno attraverso un portale centrale, o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato». Per quel che riguarda i tempi, la direttiva stabilisce che l’autorità competente adotti la propria determinazione, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In casi eccezionali, relative ad esempio alla natura, la complessità, l’ubicazione o le dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare tale termine.

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