Entro domani, 15 ottobre le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare lo schema di programma triennale degli aggiornamenti e dell’elenco annuale delle opere pubbliche.
La scadenza è stabilita dal decreto del ministero delle Infrastrutture 9 giugno 2005, con cui sono stati approvati anche gli schemi tipo che dovranno essere affissi per almeno sessanta giorni consecutivi nella sede dell’amministrazione. Il successivo Dm 11 novembre 2011, che si applica a partire dall’esercizio 2013, ha dettato nuove regole sulla programmazione, estesa anche all’acquisto di beni e servizi. Per questi ultimi, però, il programma è facoltativo e ha cadenza soltanto annuale.
Nel programma triennale dei lavori, che costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni della collettività, devono trovare distinta indicazione anche eventuali immobili pubblici da cedere a titolo di corrispettivo del contratto di appalto (articolo 53, comma 6, Dlgs 163/06).
L’elenco annuale deve poi essere approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati, ovvero disponibili in base a contributi o risorse di soggetti pubblici o privati.
Le esigenze di coerenza del sistema programmatorio degli enti locali impongono la verifica della corrispondenza fra le previsioni di bilancio e quelle di realizzazione delle opere pubbliche.
Il bilancio annuale e pluriennale, nonché la relazione previsionale e programmatica, devono trovare piena corrispondenza nelle previsioni del programma triennale dei lavori pubblici e negli altri documenti di pianificazione strategica che l’ente è tenuto ad approvare, tra i quali il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
Per gli enti sperimentatori che adottano un bilancio armonizzato ai sensi del Dlgs 118/11 la programmazione delle opere pubbliche deve andare oltre. È necessaria anche la formulazione del cronoprogramma (previsione degli importi degli stati avanzamento lavori) per ogni intervento programmato.
Ai fini della programmazione nel bilancio armonizzato, infatti, il principio della competenza finanziaria potenziato richiede che le spese di investimento siano impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive sulla base del relativo cronoprogramma.
Sempre sulla base del piano di realizzazione dei lavori l’ente sperimentatore prevede il fondo pluriennale vincolato, definito come il saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Con il fondo pluriennale vincolato in sostanza sono rappresentati in bilancio i tempi di impiego (ultrannuale) delle risorse già acquisite.
La stessa fotografia dovrà essere recepita anche dal programma delle opere pubbliche, che dovrà essere “armonizzato” con i nuovi principi e le nuove regole contabili.
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