Oneri per Perseo fuori dal vincolo

Personale. I chiarimenti della Corte dei conti

Il Sole 24 Ore
2 Dicembre 2013
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Fuori dal tetto alla spesa di personale gli oneri a carico del datore di lavoro per l’iscrizione al fondo Perseo dei dipendenti. La Corte dei conti Piemonte (delibera n. 380/2013) ha delineato la cornice in cui si colloca la normativa in materia di previdenza complementare.

Il fondo ha natura contrattuale, dato che è stato istituito con l’accordo quadro nazionale siglato il 29 luglio 1999 tra l’Aran e le organizzazioni sindacali, in forza del quale i dipendenti del comparto Regioni e Autonomie locali possono scegliere di aderire al Perseo. Una volta intrapresa questa strada, il lavoratore non può fare marcia indietro, essendogli permesso solo la sospensione del versamento contributivo. Il Tfr è, al contrario, permanentemente vincolato alla previdenza complementare. La scelta del dipendente non è neutra per il bilancio dell’ente in quanto il datore di lavoro è chiamato a integrare con il versamento di un 1% della retribuzione utile ai fini del Tfr la quota del lavoratore. In più, ai sensi dell’articolo 9-bis del Dl n. 103/1991, in assenza del decreto attuativo previsto dalla legge 243/2004, grava sull’amministrazione il contributo di solidarietà pari al 10% di quell’1% di integrazione. I magistrati contabili piemontesi osservano come, data la natura contrattuale del fondo Perseo, questi oneri debbano trovare il loro finanziamento nelle risorse messe a disposizione dalla contrattazione collettiva (Corte dei conti, Sezioni riunite, delibera n. 5/2008, relativamente al personale sanitario). Ma, a questo punto, è necessario capire come si intreccia questa tipologia di oneri con la più ampia questione del tetto alla spesa di personale, di cui all’articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007.

Come ripetuto in più occasioni dalle Corte dei conti (per tutte, Sezioni riunite, delibera n. 5/2011), il vincolo riguarda la totalità delle voci retributive e non sono ammesse eccezioni. Un’esclusione, però, è prevista dalla stessa norma, e riguarda proprio gli oneri contrattuali in quanto non dipendenti dalle scelte organizzative dell’ente.

Quindi, riassumendo, i versamenti che il datore di lavoro è chiamato a effettuale per l’adesione al fondo Perseo del dipendente – sia a titolo di integrazione 1% che di contributo di solidarietà del 10% – sono oneri di natura contrattuale, e il comma 557 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 li esclude dal tetto della spesa di personale, in quanto non dipendenti dalla volontà dell’ente.

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