L’aggravante della fuga del conducente, prevista sia per la fattispecie di omicidio stradale sia per quella di lesioni personali stradali, “presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa”.
È una delle osservazioni contenuta nel parere favorevole espresso dalla Commissione Affari costituzionali al Senato al d.d.l. sull’omicidio stradale, all’esame della Commissione Giustizia.
Per la 1a commissione di Palazzo Madama “infatti, in caso di fuga, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante“.
“Si determinerebbe quindi, nella ipotesi di minore gravità – si legge nel parere – l’effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi. Peraltro, nelle ipotesi di minore gravità, appare sostanzialmente annullata la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell’aumento di pena al verificarsi dell’aggravante”.
Nella quarta osservazione contenuta nel parere la Commissione Affari costituzionali punta il dito contro l’arresto obbligatorio in flagranza introdotto l’omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza alcolica.
In questo caso viene segnalata l’esclusione dell’ipotesi in cui l’omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza possa essere commesso da specifiche categorie di conducenti: “tale disparità di trattamento è incongrua rispetto alla ratio della fattispecie e, tenendo conto che si tratta di condotte per le quali è prevista la medesima sanzione, appare altresì in contrasto con il canone costituzionale di ragionevolezza“, si legge nel parere.
(Fonte: Public Policy)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento