O nel cda o nel consiglio

L’incompatibilità non scatta se l’interessato cessa dalle funzioni

Italia Oggi
3 Settembre 2010
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Sussiste una causa di ineleggibilità nei confronti di un componente del consiglio di amministrazione di una società a totale partecipazione del comune, che vuole candidarsi alla carica di consigliere comunale? L’ipotesi prospettata rientra nella fattispecie di cui all’art. 60, comma 1, n. 11) del Tuel, in quanto i componenti del consiglio di amministrazione sono amministratori di un’azienda dipendente dal comune, tenuto conto che il relativo capitale è interamente detenuto dal comune. Il citato art. 60 prevede peraltro che talune cause d’ineleggibilità, tra cui quella in esame, non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

INCOMPATIBILITÀ – L’eventuale elezione di un presidente della provincia, già sindaco di un comune, alla carica di consigliere regionale costituisce causa ostativa all’assunzione e all’espletamento del mandato elettivo? A seguito della modifica del titolo V della Costituzione, con la legge costituzionale n. 3/2001, spetta alle regioni disciplinare le cause di incompatibilità alle cariche elettive regionali; fino all’entrata in vigore delle discipline regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni statali in materia, in forza del principio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 131/2003. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, «l’attuale art. 122 primo comma, della Costituzione, modificando la distribuzione delle competenze normative in tema di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale vigente prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999, ha sottratto la materia alla legislazione dello stato e l’ha attribuita a quella delle regioni; conseguentemente, per ragioni di congruenza sistematica, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale ed organi di governo dei comuni, prevista dall’art. 117, secondo comma, lett. p) Cost. deve essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali». La competenza legislativa regionale in questione vale «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della repubblica», principi recati, in particolare, dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (cfr., in tal senso, Corte cost. n. 201/2003). Pertanto, nel caso in cui la regione non abbia disciplinato la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora l’amministratore non si dimetta, i consigli interessati dovranno avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione ai sensi dell’art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione dell’amministratore di voler accettare la carica regionale, i rispettivi consigli ne dichiarano la decadenza. Dell’avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che come risaputo, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell’amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000. Qualora il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale con l’affidamento della gestione dell’ente ad un commissario straordinario.

RIMBORSI SPESE – Qual è la corretta applicazione dell’art. 2 del dm 12 febbraio 2009, con il quale è stata fissata la misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, con particolare riferimento al rimborso previsto per la frazione di giornata che segue quelle in cui si è effettuato il pernottamento? L’art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale prevede rimborsi forfetari diversi in relazione alla durata della missione, come specificato nelle lettere a), b), c) e d); il successivo comma 4 dispone che le citate misure non sono tra loro cumulabili. Nel caso di specie, all’amministratore locale spetta solamente l’importo indicato alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, moltiplicato per i giorni di missione, senza tener conto della frazione di giornata residua.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento